Art. 9.
              Associazioni di assistenza interaziendale
                       e di gestione aziendale
 
   1.  Nel  quadro  delle  misure  a  favore  delle aziende agricole,
previste dagli articoli 14, 15, e 16 del regolamento CEE n.  2328/91,
la Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori
agricoli singoli o associati, per perseguire le seguenti finalita':
     a) fornire assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove
tecnologie  e  di  processi  produttivi  per  tutelare  e  migliorare
l'ambiente e per conservare lo spazio naturale;
     b) favorire l'introduzione di  sistemi  agricoli  alternativi  e
innovativi;
     c)   utilizzare   razionalmente   gli  strumenti  di  produzione
agricola;
     d)  razionalizzare  la  gestione  dell'azienda  agricola,  anche
mediante   l'orientamento   delle   scelte  relative  all'ordinamento
produttivo.
   2. Le associazioni tra imprenditori agricoli  possono  costituirsi
in  "Centri  di sviluppo agricolo" e in "Centri di assistenza tecnica
specialistica".
   3. Alla costituzione dei "Centri di sviluppo agricolo"  provvedono
le   organizzazioni  di  cui  al  regolamento  CEE  n.  270/79,  come
modificato dall'art. 2, punto 1, del regolamento CEE n. 1760/87. Ogni
"Centro" deve dotarsi di un proprio statuto,  avere  una  durata  non
inferiore  a  dieci anni ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai
rispettivi albi professionali, con priorita' dei divulgatori agricoli
che hanno superato i corsi organizzati dai C.I.F.D.A .
   4.  Alla  costituzione   dei   "Centri   di   assistenza   tecnica
specialistica"  possono  provvedere:  le  associazioni  di produttori
agricoli, legalmente riconosciute, comprese le associazioni bieticole
a carattere nazionale; le Comunita' montane; i consorzi di  bonifica;
i  consorzi  di difesa delle produzioni Intensive. Ogni "Centro" deve
perseguire gli obiettivi e le finalita' connesse con i propri compiti
statutari e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento
e  di  aggiornamento  tecnologico delle coltivazioni agricole e delle
formazioni forestali, per l'irrigazione,  per  i  servizi  di  difesa
delle   coltivazioni  e  per  il  servizio  agro-meteorologico.  Ogni
"Centro" deve dotarsi di un proprio statuto,  avere  una  durata  non
inferiore  a  dieci  anni  e avvalersi di tecnici laureati in scienze
agrarie,  in  scienze  forestali,  in  veterinaria,   in   ingegneria
idraulica,  in  scienze biologiche, in chimica iscritti ai rispettivi
albi professionali.
   5. Gli  aiuti  concedibili  alle  associazioni  riconosciute  sono
quelli  previsti  dai  richiamati  articoli  del  regolamento  CEE n.
2328/91, aggiornati negli  importi  come  da  successivi  regolamenti
della commissione CEE.
   6.  Le  domande  per  il  riconoscimento  delle  associazioni  fra
produttori  e  per  la  concessione  degli  aiuti   sono   presentate
all'assessorato  regionale  all'agricoltura  nei termini e secondo le
condizioni che saranno fissate dalla giunta regionale.