Art. 9. Associazioni di assistenza interaziendale e di gestione aziendale 1. Nel quadro delle misure a favore delle aziende agricole, previste dagli articoli 14, 15, e 16 del regolamento CEE n. 2328/91, la Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati, per perseguire le seguenti finalita': a) fornire assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di processi produttivi per tutelare e migliorare l'ambiente e per conservare lo spazio naturale; b) favorire l'introduzione di sistemi agricoli alternativi e innovativi; c) utilizzare razionalmente gli strumenti di produzione agricola; d) razionalizzare la gestione dell'azienda agricola, anche mediante l'orientamento delle scelte relative all'ordinamento produttivo. 2. Le associazioni tra imprenditori agricoli possono costituirsi in "Centri di sviluppo agricolo" e in "Centri di assistenza tecnica specialistica". 3. Alla costituzione dei "Centri di sviluppo agricolo" provvedono le organizzazioni di cui al regolamento CEE n. 270/79, come modificato dall'art. 2, punto 1, del regolamento CEE n. 1760/87. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai rispettivi albi professionali, con priorita' dei divulgatori agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai C.I.F.D.A . 4. Alla costituzione dei "Centri di assistenza tecnica specialistica" possono provvedere: le associazioni di produttori agricoli, legalmente riconosciute, comprese le associazioni bieticole a carattere nazionale; le Comunita' montane; i consorzi di bonifica; i consorzi di difesa delle produzioni Intensive. Ogni "Centro" deve perseguire gli obiettivi e le finalita' connesse con i propri compiti statutari e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento e di aggiornamento tecnologico delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro-meteorologico. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni e avvalersi di tecnici laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in veterinaria, in ingegneria idraulica, in scienze biologiche, in chimica iscritti ai rispettivi albi professionali. 5. Gli aiuti concedibili alle associazioni riconosciute sono quelli previsti dai richiamati articoli del regolamento CEE n. 2328/91, aggiornati negli importi come da successivi regolamenti della commissione CEE. 6. Le domande per il riconoscimento delle associazioni fra produttori e per la concessione degli aiuti sono presentate all'assessorato regionale all'agricoltura nei termini e secondo le condizioni che saranno fissate dalla giunta regionale.