Art. 2.
 
   Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
 
                             "Art. 4-bis
                       Comparto dei dipendenti
                   delle comunita' comprensoriali
 
   1.  Il  comparto  dei  dipendenti  delle  comunita' comprensoriali
comprende i dipendenti delle comunita' comprensoriali costituite  con
la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.
   2.    La    composizione   della   delegazione   delle   comunita'
comprensoriali  e   delle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative   e'   stabilita  d'intesa  tra  le  parti  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo  1990,  n.
6.".