Art. 2. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis Comparto dei dipendenti delle comunita' comprensoriali 1. Il comparto dei dipendenti delle comunita' comprensoriali comprende i dipendenti delle comunita' comprensoriali costituite con la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7. 2. La composizione della delegazione delle comunita' comprensoriali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e' stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.".