Art. 2.
 
   1. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  3  comma  3,  del
decreto  del  presidente  della giunta provinciale n. 14 del 1993, le
domande volte ad ottenere il trattamento ordinario di  disoccupazione
di  cui  all'articolo  12 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7,
relative ai periodi di disoccupazione compresi tra l'1 gennaio 1992 e
la data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  devono  essere
presentate entro il 30 settembre 1993.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 12 agosto 1993
 
                             DURNWALDER
 
  Registrato  alla  Corte  dei conti il 7 settembre 1993, registro n.
19, foglio n. 36 - POLITICO.