Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 3, del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993, le domande volte ad ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, relative ai periodi di disoccupazione compresi tra l'1 gennaio 1992 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate entro il 30 settembre 1993. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 agosto 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1993, registro n. 19, foglio n. 36 - POLITICO.