Art. 10.
        Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo
                    e coordinamento territoriale
 
   1.  Alla  scadenza  di un deceunio dalla data di entrata in vigore
del piano provinciale di sviluppo e  coordinamento  territoriale,  la
Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed
il Ministero dei lavori pubblici, propone al consiglio provinciale la
conferma  del  piano  o,  qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze,
procede secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.