Art. 10. Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale 1. Alla scadenza di un deceunio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il Ministero dei lavori pubblici, propone al consiglio provinciale la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.