Art. 100. Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie 1. Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani urbanistici comunali devono osservarsi dalla proprieta' stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione. 2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, l'Assessore provinciale all'urbanistica puo' autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti con distanze minori di quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pre giudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilita' e la viabilita' in generale; inoltre, quando motivi di tutela di paesaggio lo richiedano, lungo le strade provinciali e comunali puo' essere autorizzata anche la nuova costruzione di edifici con distanze minori da quelle previste dal comma 1. L'autorizzazione e' concessa dall'Assessore provinciale all'urbanistica su conforme parere della commissione urbanistica provin ciale. La commissione urbanistica provinciale e' integrata a tale scopo, se si tratta di strade statali, da un funzionario designato dal competente dirigente compartimentale dell'ANAS e se si tratta di strade provinciali o comunali, da un funzionario designato dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici. 3. Nell'edificazione lungo i tracciati delle linee ferroviarie dalla piu' vicina rotaia deve essere rispettata la seguente distanza minima, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite di zona di occupazione della piu' vicina rotaia: a) nell'ambito delle zone residenziali, di quelle per opere e impianti di interesse pubblico e di quelle per insediamenti produttivi. previsti dal piano urbanistico comunale: 10 m; b) nel rimanente territorio comunale: 30 m: e) in caso di ampliamento di edifici esistenti: la distanza della costruzione preesistente. 4. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, l'Assessore provinciale all'urbanistica, su parere conforme della commissione urbanistica provinciale, integrata a tale scopo da un rappresentante locale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, puo' autorizzare distanze minori per la ricostruzione di fabbricati esistenti. 5. Le disposizioni di cui al precedente terzo e quarto comma si applicano anche per le distanze da osservarsi in caso di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi spe- cie in prossimita' di officine di qualsiasi tipo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' dei seguenti impianti dell'azienda stessa: depositi locomotive; rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro; squadre rialzo; posti di manutenzione corrente del materiale rotabile; cantieri iniezione legnami. 6. La distanza di cui al comma precedente dovra' misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.