Art. 100.
          Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie
 
   1.  Nell'edificazione  fuori  del  perimetro  dei centri abitati e
degli insediamenti previsti dai  piani  urbanistici  comunali  devono
osservarsi  dalla  proprieta'  stradale  distanze  minime che vengono
stabilite con regolamento di attuazione.
   2. Quando la particolare conformazione del  terreno  non  consente
altra   soluzione,   l'Assessore   provinciale  all'urbanistica  puo'
autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti con
distanze minori di quelle previste dal comma 1, a condizione che  non
venga  pre  giudicato  un  eventuale  allargamento  o rettifica della
strada e non vengano ostacolate la visibilita'  e  la  viabilita'  in
generale;   inoltre,   quando   motivi  di  tutela  di  paesaggio  lo
richiedano, lungo  le  strade  provinciali  e  comunali  puo'  essere
autorizzata anche la nuova costruzione di edifici con distanze minori
da   quelle  previste  dal  comma  1.  L'autorizzazione  e'  concessa
dall'Assessore provinciale all'urbanistica su conforme  parere  della
commissione  urbanistica  provin  ciale.  La  commissione urbanistica
provinciale e' integrata  a  tale  scopo,  se  si  tratta  di  strade
statali,   da  un  funzionario  designato  dal  competente  dirigente
compartimentale dell'ANAS e se si  tratta  di  strade  provinciali  o
comunali,  da  un funzionario designato dall'Assessore provinciale ai
lavori pubblici.
   3. Nell'edificazione lungo i  tracciati  delle  linee  ferroviarie
dalla  piu' vicina rotaia deve essere rispettata la seguente distanza
minima, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite di zona  di
occupazione della piu' vicina rotaia:
     a)  nell'ambito  delle  zone residenziali, di quelle per opere e
impianti  di  interesse  pubblico  e  di  quelle   per   insediamenti
produttivi. previsti dal piano urbanistico comunale: 10 m;
     b) nel rimanente territorio comunale: 30 m:
     e)  in  caso  di  ampliamento  di edifici esistenti: la distanza
della costruzione preesistente.
   4. Quando particolari esigenze locali lo  richiedano,  l'Assessore
provinciale  all'urbanistica,  su  parere  conforme della commissione
urbanistica provinciale, integrata a tale scopo da un  rappresentante
locale   dell'Amministrazione   delle   ferrovie  dello  Stato,  puo'
autorizzare  distanze  minori  per  la  ricostruzione  di  fabbricati
esistenti.
   5.  Le  disposizioni  di cui al precedente terzo e quarto comma si
applicano anche per le distanze da osservarsi in caso di costruzione,
ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi  spe-
cie  in  prossimita'  di  officine  di  qualsiasi  tipo  dell'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche'  dei  seguenti  impianti
dell'azienda stessa:
    depositi locomotive;
    rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;
    squadre rialzo;
    posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;
    cantieri iniezione legnami.
   6.  La  distanza  di  cui  al comma precedente dovra' misurarsi in
proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine  o
degli impianti.