Art. 103. Commissione edilizia comunale 1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette membri e cioe': a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede; b) un rappresentante dell'unita' sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sa nita' pubblica competente per territorio; c) un esperto designato dall'Assessore provinciale all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati ai sensi dell'articolo 101 del presente testo unico, dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale; d) un tecnico comunale o un tecnico scelto dal Consiglio comunale; e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato; f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni; g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione piu' rappresentativa. 2. Nei Comuni stazioni di cura, sogporno e di turismo ed in quelli dichiarati di interesse turistico, della commissione deve far parte anche un rappresentante dell'associazione turistica. 3. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento. 4. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormcnte disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la prescnza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta. 5. Ogni Consiglio comunale puo' aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massuno di nove membri: il capoluogo della provincia ha facolta' di estendere il numero sino a undici membri. 6. Al membro di cui alla lettera c) del comma 1 sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale. 7. Del membro di cui alla lettera c) del comma 1 il Sindaco puo' avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso. 8. Il membro di cui alla lettera c) del comma 1 e' tenuto ad esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni progetto ai fini della tutela del paesaggio e della conformita' con l'ordinamento urbanistico provinciale. 9. Dell'accertamento deve essere fatta menzione nel parere della commissione edilizia comunale. 10. Per gli accertamenti all'esperto viene corrisposto da parte dell'Amministrazione provinciale un compenso unitario per ogni progetto da determinarsi con delibera della Giunta provinciale. Il relativo onere e' a carico dello stanziamento del bilancio provinciale di cui all'articolo 102.