Art. 103.
                    Commissione edilizia comunale
 
   1.   Ogni  consiglio  comunale  deve  costituire  una  commissione
edilizia comunale composta di almeno sette membri e cioe':
     a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede;
     b) un rappresentante dell'unita' sanitaria  locale  appartenente
al  servizio  per  l'igiene  e  la  sa  nita' pubblica competente per
territorio;
     c)   un    esperto    designato    dall'Assessore    provinciale
all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati
ai  sensi dell'articolo 101 del presente testo unico, dall'albo degli
esperti in  urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  istituito  presso
l'amministrazione provinciale;
     d)  un  tecnico  comunale  o  un  tecnico  scelto  dal Consiglio
comunale;
     e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco  competente  per
territorio, o un suo delegato;
     f)   un   rappresentante   delle   associazioni  per  la  tutela
dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta
dalle relative associazioni;
     g) un rappresentante degli  agricoltori  e  coltivatori  diretti
scelto  da  una  terna  di nominativi proposta dall'associazione piu'
rappresentativa.
   2. Nei Comuni stazioni di cura, sogporno e di turismo ed in quelli
dichiarati  di  interesse turistico, della commissione deve far parte
anche un rappresentante dell'associazione turistica.
   3.  Per  tutti  i  membri  della  commissione,  ad  eccezione  del
presidente,  deve essere nominato un supplente destinato a sostituire
l'effettivo in caso di assenza od impedimento.
   4. La composizione, le  attribuzioni  ed  il  funzionamento  della
commissione possono essere ulteriormcnte disciplinati nel regolamento
edilizio  comunale.  Per la validita' delle riunioni e' necessaria la
prescnza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione
dell'ufficiale  sanitario   sostituisce   l'autorizzazione   speciale
prescritta.
   5. Ogni Consiglio comunale puo' aumentare il numero dei componenti
di  detta commissione sino ad un massuno di nove membri: il capoluogo
della provincia ha facolta' di estendere  il  numero  sino  a  undici
membri.
   6.  Al  membro  di  cui alla lettera c) del comma 1 sono estese le
disposizioni  della  legge  provinciale  concernente  i  compensi  ai
componenti   di   commissioni   istituite   presso  l'amministrazione
provinciale.
   7. Del membro di cui alla lettera c) del comma 1 il  Sindaco  puo'
avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso.
   8.  Il  membro  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 e' tenuto ad
esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni
progetto ai fini della tutela del paesaggio e della  conformita'  con
l'ordinamento urbanistico provinciale.
   9.  Dell'accertamento  deve essere fatta menzione nel parere della
commissione edilizia comunale.
   10. Per gli accertamenti all'esperto viene  corrisposto  da  parte
dell'Amministrazione   provinciale  un  compenso  unitario  per  ogni
progetto da determinarsi con delibera della  Giunta  provinciale.  Il
relativo   onere   e'   a  carico  dello  stanziamento  del  bilancio
provinciale di cui all'articolo 102.