Art. 104.
                    Regolamenti edilizi comunali
 
   1. I Consigli comunali devono deliberare il  regolamento  edilizio
in  armonia  con  le  norme  del  Codice  civile,  dell'  ordinamento
urbanistico e del testo unico delle leggi sanitarie.
   2. Il regolamento edilizio deve  contenere  norme  sulle  seguenti
materie:
     a)  i  punti  fissi  di  linea  e  di livello per determinare la
profondita' massima e minima per la posa in opera dei servizi;
     b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo  delle  opere
edilizie;
     c)  i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico,
dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto,  compresi
i distacchi tra fabbricato e fabbricato;
     d) le sporgenze sugli spazi pubblici;
     e)  le  dimensioni  e  la forma dei cortili e spazi interni, ove
ammessi;
     f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti
interessanti  l'estetica  urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi
pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
     g) l'apposizione e la conservazione dei numeri  civici  e  delle
tabelle toponomastiche;
     h)  le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni
alle condizioni climatiche;
     i) la recinzione e  la  manutenzione  di  aree  inedificate,  di
parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati
e spazi pubblici e da queste visibili;
     j)  le  buone  norme  di  costruzione, le cautele da osservare a
garanzia della pubblica  incolumita',  per  l'occupazione  del  suolo
pubblico,  per  i  lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il
pericolo  di  incendi,  se  queste  ultime  non  formano  oggetto  di
regolamento apposito.