Art. 104. Regolamenti edilizi comunali 1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice civile, dell' ordinamento urbanistico e del testo unico delle leggi sanitarie. 2. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie: a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondita' massima e minima per la posa in opera dei servizi; b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie; c) i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto, compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato; d) le sporgenze sugli spazi pubblici; e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi; f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche; h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche; i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili; j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumita', per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di regolamento apposito.