Art. 105.
 
   1. I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente
non  vengono  esposti  e pubblicati ai sensi delle disposizioni della
presente legge; sono pero' soggetti ai semi della legge regionale  21
ottobre  1963,  n. 29, e successive modifiche, al controllo di merito
della Giunta provinciale, previo parere del servizio urbanisitica.