Art. 105. 1. I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente non vengono esposti e pubblicati ai sensi delle disposizioni della presente legge; sono pero' soggetti ai semi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere del servizio urbanisitica.