Art. 107. Indennita' agli immobili soggetti a vincolo 1. Quando l'imposizione di vincoli prescritti dal piano di attuazione, ad esclusione di quelli prescritti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilita' di un im- mobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, e' dovuta al proprietario una indennita'. 2. Su richiesta dell'interessato detta indennita' e' determinata dal comune in base alla durata del vincolo stesso, salvo all'interessato il ricorso all'autorita' giudiziaria. L'indennita' decorre dalla data della richiesta.