Art. 107.
             Indennita' agli immobili soggetti a vincolo
 
   1.  Quando  l'imposizione  di  vincoli  prescritti  dal  piano  di
attuazione,  ad  esclusione  di   quelli   prescritti   dall'articolo
precedente, comporti la perdita della libera disponibilita' di un im-
mobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o
del  reddito  che  esso  aveva  prima  dell'imposizione, e' dovuta al
proprietario una indennita'.
   2. Su richiesta dell'interessato detta indennita'  e'  determinata
dal   comune   in   base   alla  durata  del  vincolo  stesso,  salvo
all'interessato il ricorso  all'autorita'  giudiziaria.  L'indennita'
decorre dalla data della richiesta.