Art. 108.
             Sistemazione edilizia a carico dei privati
                         procedura coattiva
 
   1.   Indipendentemente   dalla   facolta'  prevista  dall'articolo
seguente, il Comune puo' procedere in sede di approvazione del  piano
di  attuazione  o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel
regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite  di  durata  del
piano   stesso,   alla  formazione  di  comparti  costituenti  unita'
fabbricabili,  comprendenti  aree  inedificate   e   costruzioni   da
trasformare secondo le prescrizioni del piano di attuazione.
   2.  Formato il comparto, il Sindaco deve in vitare i proprietari a
dichiarare  entro  un  termine  fissato  nell'atto  di  notifica,  se
intendano   procedere  da  soli  in  quanto  proprietari  dell'intero
comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle
trasformazioni delle costruzioni.
   3. A costituire il consorzio bastera' il con corso dei proprietari
rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i  tre  quarti  del
valore dell'intero comparto. I consorzi cosi costituiti conseguiranno
la  piena disponibilita' del comparto mediante l'espropriazione delle
aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.
   4. Quando sia decorso inutilmente il termine  stabilito  nell'atto
di  notifica,  il  Comune  procede  alla  espropriazione del comparto
secondo le disposizioni della legge provinciale 15  aprile  1991,  n.
10. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori
di  edificazione e di trasformazione a norma del piano di attuazione,
il Comune indice una gara tra i proprietari  espropriati  sulla  base
del  prezzo corrispondente all'indennita' di espropriazione aumentata
dalla somma corrispondente  all'aumento  di  valore  derivante  dalla
approvazione del piano.
   5. In caso di diserzione della gara, il Comune puo' procedere alla
assegnazione  mediante  gara  aperta  a  tutti  o in osservanza delle
disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n.  29,  mediante
vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a
base della gara tra i proprietari espropriati.
   6.  La  spesa  necessaria per l'espropriazione delle aree comprese
nel comparto edificatorio puo' essere posta a carico del soggetto con
il  quale  il  Comune  avra'  stipulato  apposito  contratto  per  la
realizzazione  del  comparto,  secondo  modalita'  da  definirsi  nel
regolamento di attuazione. Tale contratto dovra'  comunque  prevedere
l'obbligo  del soggetto di mettere a disposizione del Comune tutte le
somme occorrenti per il pagamento delle indennita' di  espropriazione
ai proprietari compresi nel comparto.