Art. 108. Sistemazione edilizia a carico dei privati procedura coattiva 1. Indipendentemente dalla facolta' prevista dall'articolo seguente, il Comune puo' procedere in sede di approvazione del piano di attuazione o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unita' fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano di attuazione. 2. Formato il comparto, il Sindaco deve in vitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli in quanto proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle trasformazioni delle costruzioni. 3. A costituire il consorzio bastera' il con corso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi cosi costituiti conseguiranno la piena disponibilita' del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. 4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il Comune procede alla espropriazione del comparto secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione e di trasformazione a norma del piano di attuazione, il Comune indice una gara tra i proprietari espropriati sulla base del prezzo corrispondente all'indennita' di espropriazione aumentata dalla somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla approvazione del piano. 5. In caso di diserzione della gara, il Comune puo' procedere alla assegnazione mediante gara aperta a tutti o in osservanza delle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara tra i proprietari espropriati. 6. La spesa necessaria per l'espropriazione delle aree comprese nel comparto edificatorio puo' essere posta a carico del soggetto con il quale il Comune avra' stipulato apposito contratto per la realizzazione del comparto, secondo modalita' da definirsi nel regolamento di attuazione. Tale contratto dovra' comunque prevedere l'obbligo del soggetto di mettere a disposizione del Comune tutte le somme occorrenti per il pagamento delle indennita' di espropriazione ai proprietari compresi nel comparto.