Art. 109. Rettifica dei confini 1. Il Sindaco ha facolta' di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprieta', quando cio' sia necessario per l'attuazione del piano urbanistico comunale. 2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune puo' procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aPrile 1991. n. 10.