Art. 109.
                        Rettifica dei confini
 
   1.  Il Sindaco ha facolta' di notificare ai proprietari delle aree
fabbricabili esistenti in  un  determinato  comprensorio  l'invito  a
mettersi  d'accordo  per una modificazione dei confini fra le diverse
proprieta', quando cio' sia necessario  per  l'attuazione  del  piano
urbanistico comunale.
   2.  Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica
per dare la prova del raggiunto accordo,  il  Comune  puo'  procedere
alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione
delle  aree secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aPrile
1991. n. 10.