Art. 110.
             Limiti di progettazione per professionisti
 
   1.  I  professionisti  incaricati  della  redazione  di  un  piano
urbanistico  comunale  possono,  fino  alla  approvazione  del  piano
urbanistico  comunale,  assumere  nell'ambito del territorio comunale
interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed  impianti
pubblici.  Ogni  violazione  viene  segnalata al rispettivo consiglio
dell'ordine per i provvedimenti del caso.
   2. Gli esperti di cui  alla  lettera  c)  e  d)  del  primo  comma
dell'articolo  103  possono  assumere, nell'ambito del territorio del
comune  della  cui  commissione  edilizia  fanno   parte,   solamente
incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e
impianti  pubblici,  purche' questi ultimi vengano conferiti mediante
pubblico concorso.