Art. 110. Limiti di progettazione per professionisti 1. I professionisti incaricati della redazione di un piano urbanistico comunale possono, fino alla approvazione del piano urbanistico comunale, assumere nell'ambito del territorio comunale interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'ordine per i provvedimenti del caso. 2. Gli esperti di cui alla lettera c) e d) del primo comma dell'articolo 103 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici, purche' questi ultimi vengano conferiti mediante pubblico concorso.