Art. 111
                        Spazi per parcheggio
 
   1. Nelle nuove  costruzioni  o  nelle  aree  di  pertinenza  delle
costruzioni  stesse  debbono  essere  riservati  appositi  spazi  per
parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina per  ogni  200
metri  cubi  di  costruzione.  In  ogni caso deve essere riservato un
parcheggio per ciascun alloggio. Per alloggio  con  superficie  utile
abitabile non superiore a 110 m (quadrati) sono sufficienti due posti
macchina.