Art. 113. Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico 1. Nei Comuni sprovvisti di piano urbanistico comunale, l'edificazione a scopo residenziale e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non puo' superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano gia' definiti, vengano determinati entro 60 giorni dal giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6) con deliberazione del Consiglio comunale, sentito l'Assessore provinciale dell'urbanistica. Nelle parti del territorio, classificate terreno agricolo nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli insediamenti abitativi, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative al verde rurale; nelle altre parti e' vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale; b) gli edifici non possono comprendere piu' di tre piani abitabili; c) l'altezza di ogni edificio non puo' essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non puo' essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire. 2. Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprieta'. 3. Qualora l'agglomerato urbano riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico. 4. Dalla data di approvazione del progetto di piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale o di parti di esso, le limitazioni del presente articolo non trovano applicazione per le parti del piano approvato ed i comuni sono autorizzati a dare esecuzione al piano urbanistico comunale rispettivamente a parti di esso.