Art. 113.
     Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico
 
   1.  Nei  Comuni  sprovvisti   di   piano   urbanistico   comunale,
l'edificazione   a  scopo  residenziale  e'  soggetta  alle  seguenti
limitazioni:
     a) il volume complessivo costruito  di  ciascun  fabbricato  non
puo'  superare  la  misura  di  un  metro cubo e mezzo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se trattasi  di  edifici  ricadenti  in
centri  abitati,  i  cui  perimetri, qualora non siano gia' definiti,
vengano determinati entro 60 giorni dal giorno 22 aprile  1970  (data
di   entrata  in  vigore  della  legge  26  marzo  1970,  n.  6)  con
deliberazione del Consiglio comunale, sentito l'Assessore provinciale
dell'urbanistica. Nelle parti del  territorio,  classificate  terreno
agricolo  nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli
insediamenti abitativi, si applicano  le  disposizioni  del  presente
testo  unico  relative  al verde rurale; nelle altre parti e' vietata
qualsiasi costruzione a scopo residenziale;
     b) gli  edifici  non  possono  comprendere  piu'  di  tre  piani
abitabili;
     c)  l'altezza  di  ogni  edificio non puo' essere superiore alla
larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta  e  la
distanza  dagli  edifici vicini non puo' essere inferiore all'altezza
di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
   2. Le superfici coperte degli edifici e dei  complessi  produttivi
non possono superare un terzo dell'area di proprieta'.
   3.   Qualora   l'agglomerato  urbano  riveste  carattere  storico,
artistico  e  di  particolare  pregio  ambientale   sono   consentite
esclusivamente  opere di consolidamento o restauro, senza alterazione
di volumi. Le aree libere sono  inedificabili  fino  all'approvazione
dello strumento urbanistico.
   4.  Dalla  data  di approvazione del progetto di piano urbanistico
comunale da parte della Giunta provinciale o di  parti  di  esso,  le
limitazioni  del  presente  articolo  non trovano applicazione per le
parti del piano  approvato  ed  i  comuni  sono  autorizzati  a  dare
esecuzione  al  piano urbanistico comunale rispettivamente a parti di
esso.