Art. 114. Gli standards urbanistici 1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 2. I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione urbanistica provinciale. 3. Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti i parcheggi di cui al primo comma, nei piani urbanistici comunali possono essere previste aree destinate alla realizzazione di autosilo. La realizzazione di tali opere puo' essere affidata mediante convenzione ai privati proprie tari delle aree. Nella convenzione deve essere indicato il numero dei posti macchina, comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti macchina di cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico. Il residuo numero dei posti macchina puo' an che essere utilizzato per la realizzazione dei parcheggi prescritti dall' articolo 111, qualora la realizzazione di detti posti macchina non sia possibile nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni. 4. Qualora i privati non provvedano alla realizzazione degli autosilo entro i termini fissati dal Consiglio comunale, il Comune puo' provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle aree.