Art. 114.
                      Gli standards urbanistici
 
   1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi  strumenti
urbanistici  o  della  revisione  di quelli esistenti, debbono essere
osservati limiti inderogabili di densita' edilizia,  di  altezza,  di
distanza  tra  i  fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  fra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici  o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi.
   2. I limiti ed i  rapporti  previsti  dal  precedente  comma  sono
definiti   per   zone   territoriali  omogenee,  con  regolamento  di
attuazione, sentita la Commissione urbanistica provinciale.
   3. Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti  i
parcheggi  di  cui  al  primo  comma,  nei piani urbanistici comunali
possono  essere  previste  aree  destinate  alla   realizzazione   di
autosilo.  La  realizzazione  di  tali  opere  puo'  essere  affidata
mediante convenzione  ai  privati  proprie  tari  delle  aree.  Nella
convenzione  deve  essere  indicato  il  numero  dei  posti macchina,
comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti  macchina  di
cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico.
   Il residuo numero dei posti macchina puo' an che essere utilizzato
per  la  realizzazione  dei  parcheggi prescritti dall' articolo 111,
qualora la realizzazione di detti posti macchina  non  sia  possibile
nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni.
   4.  Qualora  i  privati  non  provvedano  alla realizzazione degli
autosilo entro i termini fissati dal Consiglio  comunale,  il  Comune
puo' provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle
aree.