Art. 115.
                      Interventi sugli edifici
 
   1.  L'installazione  di nuovi impianti e la realizzazione di opere
relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo  delle
fonti  rinnovabili  di  energia,  sono  esenti  dal contributo di cui
all'articolo 60 della presente legge e avvengono nel  rispetto  delle
leggi  provinciali  in  materia  di  urbanistica,  tutela  artistico-
storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se  eseguiti
su  edifici  esistenti  alla data di entrata in vigore della presente
legge non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura.
   2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
caso di interventi in parti comuni di edifici volti  al  contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle
fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
   3.  Come  misura  per  il  contenimento dei consumi energetici, ai
sensi del comma 1, vale anche la costruzione di verande.  Le  verande
servono alla climatizzazione di abitazioni esposte per almeno tre ore
al giorno al sole diretto. Nella costruzione di verande devono essere
rispettate  le  disposizioni riguardanti le distanze dai confini e da
gli edifici previste nel  piano  urbanistico  rispettivamente  in  un
eventuale piano di attuazione, mentre si puo' derogare dall'indice di
area coperta.
   Le  caratteristiche  tecniche  che devono possedere le verande per
essere  considerate  interventi  per  il  contenimento  dei   consumi
energetici  sono  stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le
verande devono  essere  in  collegamento  diretto  ed  immediato  con
l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie
utile lorda di piano dell'abitazione stessa.
 
                              APPENDICE
 
   Con  il  presente  testo  unico vengono riordinate le disposizioni
delle leggi provinciali in materia urbanistica ed i singoli  articoli
comprendono le seguenti norme:
 
                   Testo unico - Leggi provinciali
 
   (Omissis).