Art. 115. Interventi sugli edifici 1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, sono esenti dal contributo di cui all'articolo 60 della presente legge e avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico- storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura. 2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. 3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici, ai sensi del comma 1, vale anche la costruzione di verande. Le verande servono alla climatizzazione di abitazioni esposte per almeno tre ore al giorno al sole diretto. Nella costruzione di verande devono essere rispettate le disposizioni riguardanti le distanze dai confini e da gli edifici previste nel piano urbanistico rispettivamente in un eventuale piano di attuazione, mentre si puo' derogare dall'indice di area coperta. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale. Le verande devono essere in collegamento diretto ed immediato con l'abitazione e non possono superare l'otto per cento della superficie utile lorda di piano dell'abitazione stessa. APPENDICE Con il presente testo unico vengono riordinate le disposizioni delle leggi provinciali in materia urbanistica ed i singoli articoli comprendono le seguenti norme: Testo unico - Leggi provinciali (Omissis).