Art. 12. Pubblicazione ed approvazione del piano di settore 1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla Giunta provinciale e' depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati. 2. La data di esposizione e' preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonche' su un settimanale. Il piano e' esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque puo' prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano. 3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni territorialmente interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni. 4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi trenta giorni alla Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni e proposte presentate. 5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delihera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano. 6. Il piano di settore e' pubblicato nel Boll ettino ufficiale della Regione. 7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 12 ed 13, e sempreche' non siano intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento.