Art. 12.
         Pubblicazione ed approvazione del piano di settore
 
   1.  Il  progetto  del  piano  di  settore  deliberato dalla Giunta
provinciale   e'   depositato   ed   esposto   al   pubblico   presso
l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia
territorialmente interessati.
   2.  La  data  di esposizione e' preventivamente resa nota mediante
avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su  almeno
due  quotidiani,  di  cui  uno  in  lingua  tedesca  ed uno in lingua
italiana, nonche' su un settimanale. Il piano e' esposto  per  trenta
giorni,  durante  i  quali  chiunque  puo' prendere visione del piano
stesso  e  degli  allegati;  nello  stesso  periodo  gli  enti  e  le
associazioni  interessate  possono presentare osservazioni e proposte
ai  comuni  o  alla  Giunta  provinciale,  intese  a  contribuire  al
perfezionamento del piano.
   3.  Entro  i  successivi sessanta giorni i comuni territorialmente
interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato,
tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate.  Decorso
tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni.
   4.  I  comuni  trasmettono quindi entro i successivi trenta giorni
alla Giunta  provinciale  il  loro  eventuale  parere  sul  piano  ed
osservazioni e proposte presentate.
   5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti
per  materia,  delihera  sulle  osservazioni,  sulle  proposte  e sui
pareri, ed approva il piano.
   6. Il piano di settore e' pubblicato  nel  Boll  ettino  ufficiale
della Regione.
   7.  Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di
settore,  la  Giunta  provinciale,  sentiti  gli  organi   consultivi
competenti  per  materia,  delibera  la conferma del piano o, qualora
intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo  le  disposizioni
degli articoli 12 ed 13, e sempreche' non siano intervenute modifiche
al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne
richiedano l'adeguamento.