Art. 15.
              Contenuto del piano urbanistico comunale
 
   1. I piani urbanistici comunali devono  riferirsi  alla  totalita'
del territorio comunale e considerare essenzialmente:
    1)  le  reti  delle principali vie di comunicazione con gli spazi
destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese  le
modificazioni  delle  strade  esistenti,  in  modo  da  soddisfare le
attuali e le future esigenze  del  traffico,  della  economia  tipica
della   zona   dell'igiene,  del  pubblico  decoro  e  della  massima
valorizzazione delle bellezze  naturali,  in  vista  della  razionale
sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;
    2)  la  delimitazione  e  la definizione funzionale delle singole
zone con le prescrizioni  specifiche  dei  caratteri  e  dei  vincoli
inerenti  alla  particolare  de  stinazione  (residenziale, agricola,
industriale, paesistica, verde, ecc.) nonche' la  suddivisione  delle
zone   residenziali  in  intensiva,  semintensiva  e  rurale  con  la
normazione relativa agli indici  di  edificazione  (area  minima  dei
lotti,  densita' edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, di
stanze, tipi edilizi);
    3) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico  e
quelle  destinate  a  formare  spazi  di  uso pubblico o sottoposti a
speciali vincoli o a particolari servitu', o, infine, necessarie alla
valorizzazione delle bellezze naturali;
    4) l'ampiezza della zona  di  rispetto,  delle  opere  pubbliche,
necessarie   ad  integrare  la  finalita'  delle  opere  stesse  o  a
soddisfare prevedibili esigenze future;
    5)   i   principali   servizi   urbani   (fognature,  acquedotti,
distribuzione di energia elettrica, ecc.).
   2.  Nella  impostazione  del  piano  devono  essere   oggetto   di
particolare   studio  le  direttrici  di  sviluppo  dell'abitato,  la
giacitura e le caratteristiche geologiche del  suolo,  le  condizioni
microclimatiche, le caratteristiche delle attivita' economiche locali
prevalenti,  la  topografia  sociale  del  centro  urbano, in modo da
assicurare le migliori condizioni  di  abitabilita',  di  vita  e  di
lavoro.
   3.  Nella  delimitazione  territoriale  dei futuri insediamenti da
prevedere negli strumenti urbanistici,  dovra'  tenersi  conto  delle
esigenze  della  difesa  del  suolo  e  delle  riserve  idriche,  del
razionale  sfruttamento   del   suolo   e   della   conservazione   o
ricostituzione  delle  unita'  produttive,  nonche'  della tutela del
paesaggio.
   4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle  aree  destinate  ad
opere  e  impianti di interesse pubblico il 10% della volumetria puo'
essere de stinato ad attivita' terziarie  di  iniziativa  privata  in
relazione  al  fabbisogno locale. In caso di comprovata necessita' la
percentuale della volumetria da destinarsi alle  attivita'  terziarie
puo'  essere  aumentata  fino  al  15%  previo nullaosta della Giunta
provinciale,  sentita  la  commissione  urbanistica  provinciale.  Le
destinazioni  ed  i vincoli relativi ad aree occorrenti ad impianti e
servizi  dipendenti  da  amministrazioni  statali  o  regionali  sono
inseriti nei piani, sentita l'amministrazione interessata.