Art. 16.
 
   1.  Nell'ambito  delle  aree  riservate  ad  opere  e  impianti di
interesse pubblico i comuni  possono  delimitare  parti  di  esse  da
destinare  ad  opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la
cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere
affidate  ai  privati  proprietari.  La  specificazione  del  singolo
impianto,  la  sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da
stabilirsi nel piano urbanistico comunale.  Il  privato  proprietario
puo'  chiedere  che gli venga affidata la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto  con
delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato
e'  destinato  ad  uso  pubblico,  anche  verso  corrispettivo  ed in
osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata
in forma di atto pubblico da  annotare  nel  libro  fondiario.  Nella
convenzione  devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza
da parte del titolare determina da parte  del  comune  l'acquisizione
dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.
   2.   I  fatti  che  danno  luogo  all'acquisizione  devono  essere
contestati dal comune al  proprie  tario  dell'impianto  con  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito di presentare entro
30 giorni controdeduzioni documentate.
   3.  Decorso  il  termine  di  cui al comma precedente il consiglio
comunale   dichiara   la   revoca   dell'assegnazione   e    delibera
l'acquisizione  dell'impianto con l'area su cui insiste al patrimonio
indisponibile del  comune  che  lo  utilizza  ai  fini  pubblici.  La
delibera  e'  titolo  per l'intavolazione del diritto di proprieta' a
favore del comune.
   4.  Al  proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennita'
costituita dalla somma  dell'indennita'  per  l'area  determinata  ai
sensi  dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,
e della spesa sostenuta per  la  realizzazione  dell'impianto,  dalla
quale  viene  detratto  il 50% a titolo di sanzione per la violazione
degli obblighi.
   5. Le disposizioni dei commi 1,2,3 e 4  possono  essere  applicate
anche per i parcheggi pubblici.