Art. 18.
              Efficacia del piano urbanistico comunale
 
   1.  ll  piano  urbanistico   comunale   ha   efficacia   a   tempo
indeterminato.
   2.  Le  indicazioni  di  piano  urbanistico  comunale. di piano di
attuazione e di piano di recupero nella parte in cui incidono su aree
determinate e assoggettano  le  aree  stesse  a  vincoli  preordinati
all'espropriazione  o  vincoli  che  determinano  l'inedificabilita',
comportano dichiarazione di pubblica utilita'. Le indicazioni perdono
ogni efficacia e le relative aree  sono  considerate  verde  agricolo
qualora,   entro  10  anni  dalla  data  di  approvazione  dei  piano
urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli  enti  competenti
non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse.
   3.  Alla  scadenza  del  decennio dall'entrata in vigore del piano
urbanistico comunale il consiglio comunale conferma con  delibera  il
piano  o,  qualora  intenda  adeguarlo a nuove esigenze, procede alla
rielaborazione.  In  relazione  alle  aree  assoggettate  a   vincoli
preordinati  all'esproprio il comune confermando il piano e' tenuto a
motivare la  necessita'  delle  aree  stesse.  Le  osservazioni  sono
ammesse soltanto per le variazioni.
   4.  Qualora  nuove  esigenze  comportino  un mutamento dei criteri
d'impostazione e  delle  caratteristiche  essenziali  del  piano,  il
comune  procede  alla  rielaborazione  secondo  le  disposizioni  del
pesente articolo.  Le  osservazioni  sono  ammesse  soltanto  per  le
modifiche apportate.