Art. 18. Efficacia del piano urbanistico comunale 1. ll piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato. 2. Le indicazioni di piano urbanistico comunale. di piano di attuazione e di piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che determinano l'inedificabilita', comportano dichiarazione di pubblica utilita'. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione dei piano urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse. 3. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano urbanistico comunale il consiglio comunale conferma con delibera il piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede alla rielaborazione. In relazione alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'esproprio il comune confermando il piano e' tenuto a motivare la necessita' delle aree stesse. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni. 4. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dei criteri d'impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla rielaborazione secondo le disposizioni del pesente articolo. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le modifiche apportate.