Art. 20.
 
   1. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del pi-
ano  urbanistico,  sentito  il  parere  della commissione urbanistica
provinciale, prende le seguenti determinazioni:
     A) quando condivide il piano adottato nei criteri informatori  e
nelle caratteristiche essenziali:
     1) approva il piano urbanistico comunale o;
     2)   approva   il   piano   urbanistico  comunale,  introducendo
direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare:
       a) il rispetto delle  disposizioni  della  normativa  vigente,
nonche' delle previsioni del piano territoriale provinciale,
       b)  la  razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle
opere  e  degli  impianti  di  interesse   statale,   provinciale   e
comprensoriale;
       c) la tutela del paesaggio;
       d)  la  tutela dei complessi stonci, monumentali, ambientali e
archeologici.
     3) propone modifiche, diverse da quelle previste  al  precedente
numero  2),  al  comune,  il  quale entro il termine perentorio di 60
giorni dal ricevimento delle proposte  di  modifica,  puo'  fare  per
venire  le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale; entro
il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale  approva  il
piano   urbanistico  comunale,  introducendo  le  modifiche  ritenute
opportune;
     B)  quando  non   condivide   i   criteri   informatori   e   le
caratteristiche   essenziali   dello  stesso,  restituisce  il  piano
urbanistico comunale al comune per la conseguente rielaborazione.  In
tal  caso  il comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni,
adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso  d'inerzia  del
comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.
   2.  La  delibera  di  approvazione,  di proposta di modifiche o di
restituzione della Giunta  provinciale  viene  notificata,  corredata
dagli  elementi  del  piano  urbanistico comunale, al comune entro 60
giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini  la
Giunta   provinciale   puo'   incaricare,   ove   necessario,  liberi
professionisti per apportare le modifiche agli allegati grafici e  ai
sensi  dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8,
puo' essere nominato un funzionario delegato.
   3. Quando la Giunta provinciale non provvede entro  i  termini  di
cui  ai  commi  precedenti,  il  comune puo' dare esecuzione al piano
urbani stico comunale adottato, ordinando a spese della provincia  la
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della regione della delibera
di adozione con le norme di attuazione e il programma  di  attuazione
adottati.
   4.   La   delibera  d'approvazione  della  Giunta  provinciale  e'
pubblicata con le  norme  ed  il  programma  d'attuazione  del  piano
urbanistico comunale nel Bollettino ufficiale della Regione.