Art. 20. 1. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del pi- ano urbanistico, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni: A) quando condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali: 1) approva il piano urbanistico comunale o; 2) approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare: a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonche' delle previsioni del piano territoriale provinciale, b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale; c) la tutela del paesaggio; d) la tutela dei complessi stonci, monumentali, ambientali e archeologici. 3) propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente numero 2), al comune, il quale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica, puo' fare per venire le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale approva il piano urbanistico comunale, introducendo le modifiche ritenute opportune; B) quando non condivide i criteri informatori e le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al comune per la conseguente rielaborazione. In tal caso il comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso d'inerzia del comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio. 2. La delibera di approvazione, di proposta di modifiche o di restituzione della Giunta provinciale viene notificata, corredata dagli elementi del piano urbanistico comunale, al comune entro 60 giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini la Giunta provinciale puo' incaricare, ove necessario, liberi professionisti per apportare le modifiche agli allegati grafici e ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, puo' essere nominato un funzionario delegato. 3. Quando la Giunta provinciale non provvede entro i termini di cui ai commi precedenti, il comune puo' dare esecuzione al piano urbani stico comunale adottato, ordinando a spese della provincia la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati. 4. La delibera d'approvazione della Giunta provinciale e' pubblicata con le norme ed il programma d'attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino ufficiale della Regione.