Art. 21. Varianti al piano urbanistico comunale 1. Per l'adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per la formazione del pi- ano. Alla pubblicazione su due giornali quotidiani e su un settimanale il comune provvede soltanto in caso di individuazione di nuove zone di espansione, di zone per insediamenti produttivi o aree riservate ad opere di interesse collettivo. 2. Le modifiche di cui al punto 2) della lettera A) del comma 1 dell'articolo 20 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di propria iniziativa. 3. Per i piani di attuazione ove occorrano delle zone destinate a servizi, opere e impianti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 20, vale quanto disposto in ordine alle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale nella quarta parte della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15. 4. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica di cui al precedente secondo comma riferite in quanto occorre ai diversi elementi del piano urbanistico comunale si applicano i primi tre commi dell'articolo 7 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico all'amministrazione provinciale, nonche' ai comuni ed alle comunita' comprensoriali interessate. 5. Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai primi tre commi dell'articolo 7 la Giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale.