Art. 21.
               Varianti al piano urbanistico comunale
 
   1.  Per  l'adozione  di  varianti al piano urbanistico comunale si
applica lo stesso procedimento prescritto per la formazione  del  pi-
ano.   Alla   pubblicazione  su  due  giornali  quotidiani  e  su  un
settimanale il comune provvede soltanto in caso di individuazione  di
nuove  zone di espansione, di zone per insediamenti produttivi o aree
riservate ad opere di interesse collettivo.
   2. Le modifiche di cui al punto 2) della lettera A)  del  comma  1
dell'articolo 20 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di
propria iniziativa.
   3.  Per i piani di attuazione ove occorrano delle zone destinate a
servizi, opere e impianti di cui alla  lettera  b)  del  primo  comma
dell'articolo  20,  vale  quanto  disposto  in  ordine  alle zone per
insediamenti produttivi di interesse provinciale nella  quarta  parte
della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.
   4.  Al  procedimento di approvazione delle proposte di modifica di
cui al precedente secondo comma riferite in quanto occorre ai diversi
elementi del piano urbanistico comunale  si  applicano  i  primi  tre
commi  dell'articolo 7 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al
pubblico all'amministrazione provinciale, nonche' ai comuni  ed  alle
comunita' comprensoriali interessate.
   5. Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai primi tre
commi   dell'articolo   7  la  Giunta  provinciale  delibera  in  via
definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale.