Art. 22.
                   Piani urbanistici intercomunali
 
   1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o piu' comuni  o  di
propria iniziativa, puo' disporre, sentita la commissione urbanistica
provincia  le,  la  formazione  di un piano urbanistico intercomunale
comprendente il territorio di due o piu' comuni secondo le norme  del
presente testo unico.
   2.  Con  la  deliberazione  che  dispone  la  formazione del piano
intercomunale,  la  Giunta  provinciale   determina   se   provvedere
direttamente  o  quale  dei  comuni  interessati deve provvedere alla
redazione del piano e la ripartizione  della  spesa  relativa  tra  i
comuni.
   3.  Per  l'approvazione  del  piano  urbanistico  intercomunale si
applica la procedura prevista per i  piani  urbanistici  comunali  di
modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza.