Art. 22. Piani urbanistici intercomunali 1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o piu' comuni o di propria iniziativa, puo' disporre, sentita la commissione urbanistica provincia le, la formazione di un piano urbanistico intercomunale comprendente il territorio di due o piu' comuni secondo le norme del presente testo unico. 2. Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale, la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i comuni. 3. Per l'approvazione del piano urbanistico intercomunale si applica la procedura prevista per i piani urbanistici comunali di modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza.