Art. 25.
                    Obblighi di convenzionamento
 
   1.   Nelle   zone  con  funzione  residenziale,  escluse  le  aree
preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei
limiti di cui  al  l'articolo  34,  la  nuova  cubatura  deve  essere
destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi
le  caratteristiche di lusso. La meta' di tali alloggi deve avere una
superficie utile non inferiore a mq 65.
   2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle  condizioni
di  cui  all'articolo  69 e fruiscono dell'esonero dal contributo sul
costo di costruzione di cui allo stesso articolo.
   3. La riserva del 60% non si applica:
     a) se dopo la detrazione di 1000 metri cubi per  la  costruzione
della  propria  abitazione  stabile  da  parte di famiglie aventi nel
comune la residenza anagrafica o  il  posto  di  lavoro  stabile,  la
cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 metri cubi:
     b)  se  la nuova cubatura e' destinata all'ampliamento razionale
di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi:
     c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto  continuo
o  comparto  edificatorio  risulti  inferiore  al  30% della cubatura
esistente;
     d) per  l'ampliamento  della  propria  abitazione  nella  misura
massima di 250 metri cubi.