Art. 25. Obblighi di convenzionamento 1. Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui al l'articolo 34, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso. La meta' di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a mq 65. 2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'articolo 69 e fruiscono dell'esonero dal contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo. 3. La riserva del 60% non si applica: a) se dopo la detrazione di 1000 metri cubi per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 metri cubi: b) se la nuova cubatura e' destinata all'ampliamento razionale di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi: c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30% della cubatura esistente; d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 metri cubi.