Art. 26.
                Salvaguardia del patrimonio abitativo
 
   1.  La  cubatura di edifici esistenti gia' destinata ad abitazione
non puo' essere ridotta  sotto  il  limite  del  60%  della  cubatura
dell'intero  edificio.  Tale  disposizione  non si applica in caso di
ampliamento  razionale  di  esistenti   aziende   produttive   o   di
prestazione di servizi.