Art. 27.
              Salvaguardia della ricettivita' turistica
 
   1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  ricettivita'  turistica  nel
territorio  provinciale,  gli  edifici  sede  di  esercizi  ricettivi
esistenti  non possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di
cambiamento della destinazione d'uso non opera  qualora  la  cubatura
dell'intero  edificio  venga  trasformata in alloggi convenzionati ai
sensi dell'articolo 69 o venga destinata ad attivita' di  prestazione
di  servizi.  Le  grandi  strutture di vendita di cui all'articolo 18
della  legge  provinciale  24  ottobre  1978,  n.  68  ed  i   centri
commerciali al dettaglio definiti nel regolamento di esecuzione della
citata  legge  provinciale,  sono ammessi solo nelle aree comprese in
zone residenziali.
   2. Sono considerati esercizi ricettivi quelli di cui agli articoli
5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 19:, n. 58.
   3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge puo'  essere
previsto   l'ampliamento  qualitativo  di  esercizi  ricettivi  e  di
sommistrazione di pasti e bevande esistenti in zone edificabili per i
quali a tale scopo e' necessario derogare agli indici di edificazione
stabiliti dal piano urbanistico comunale.
   4.  La  concessione  edilizia  per  l'ampliamento  qualitativo  di
esercizi  ricettivi  ai  sensi  del  comma  3  e'  condizionata  alla
presentazione di un  atto  l'obbligo  unilaterale  con  il  quale  il
sindaco  viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo
che la costruzione e' destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha
durata ventennale. Decorso tale termine il sindaco rilascia il  nulla
osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.