Art. 27. Salvaguardia della ricettivita' turistica 1. Al fine di salvaguardare la ricettivita' turistica nel territorio provinciale, gli edifici sede di esercizi ricettivi esistenti non possono essere destinati ad uso diverso. Il divieto di cambiamento della destinazione d'uso non opera qualora la cubatura dell'intero edificio venga trasformata in alloggi convenzionati ai sensi dell'articolo 69 o venga destinata ad attivita' di prestazione di servizi. Le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 ed i centri commerciali al dettaglio definiti nel regolamento di esecuzione della citata legge provinciale, sono ammessi solo nelle aree comprese in zone residenziali. 2. Sono considerati esercizi ricettivi quelli di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 19:, n. 58. 3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge puo' essere previsto l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi e di sommistrazione di pasti e bevande esistenti in zone edificabili per i quali a tale scopo e' necessario derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale. 4. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 e' condizionata alla presentazione di un atto l'obbligo unilaterale con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione e' destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. Decorso tale termine il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.