Art. 29.
                    Consorzi tra comuni limitrofi
 
   1. Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio  per  la
formazione  di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree
per in sediamenti produttivi ai sensi della presente legge.
   2. La giunta provinciale puo' disporre, a richiesta di  una  delle
amministrazioni  comunali  in  teressate, la costituzione di consorzi
obbligatori  tra  comuni  limitrofi  per  la  formazione   di   piani
consortili.