Art. 29. Consorzi tra comuni limitrofi 1. Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree per in sediamenti produttivi ai sensi della presente legge. 2. La giunta provinciale puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali in teressate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani consortili.