Art. 3. Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata 1. La composizione delle commissioni urbanistica provinciale e di quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. 2. Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al completamento della legislatura. Quale segretario della commissione urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa agevolata. 3. Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la partecipazione della meta' dei componenti di cui al primo comma dell'articolo 2 deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parita' di voti decide il voto del presidente. 4. Sui piani urbanistici sottoposti ad appro vazione della Giunta provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa. 5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'ammimistrazione provinciale.