Art. 3.
     Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia
                         abitativa agevolata
 
   1.  La composizione delle commissioni urbanistica provinciale e di
quella  per  l'edilizia  abitativa  agevolata  deve  adeguarsi   alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici  come  sono  rappresentati  nel
consiglio provinciale.
   2. Le commissioni di cui sopra  sono  nominate  con  deliberazione
della   Giunta   provinciale  per  la  durata  della  legislatura.  I
componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti
fino al  completamento  della  legislatura.  Quale  segretario  della
commissione  urbanistica  provinciale funge un impiegato del servizio
urbanistica  e  quale  segretario  della  commissione   tecnica   per
l'edilizia   abitativa  agevolata  funge  un  impiegato  dell'ufficio
edilizia abitativa agevolata.
   3. Le commissioni di cui sopra  sono  legalmente  riunite  con  la
partecipazione  della  meta'  dei  componenti  di  cui al primo comma
dell'articolo 2 deliberano a maggioranza  dei  votanti;  in  caso  di
parita' di voti decide il voto del presidente.
   4.  Sui piani urbanistici sottoposti ad appro vazione della Giunta
provinciale deve essere redatta a cura del  servizio  urbanistica  la
relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa.
   5.  Per  il  funzionamento  delle  commissioni  di cui al presente
articolo si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e  suc-
cessive   modifiche   ed   integrazioni,  concernente  i  compensi  a
componenti  di   commissioni   istituite   presso   l'ammimistrazione
provinciale.