Art. 30. 1. I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di recupero, nonche' tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione alla amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della giunta provincale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 36.