Art. 30.
 
   1.  I  piani  di  attuazione  delle zone di espansione di cui alla
legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15,  ed  i  piani  di  recupero,
nonche'  tutti  gli  altri  piani  di attuazione, diventano esecutivi
trascorsi  90  giorni  dalla   presentazione   alla   amministrazione
provinciale  senza  che  la  Giunta  provinciale  abbia notificato al
comune la propria deliberazione  di  approvazione,  di  rinvio  o  di
rigetto.  Decorso  tale termine il Presidente della giunta provincale
provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 36.