Art. 32. Dimensione delle zone di espansione 1. Nei piani urbanistici le zone di espansione devono essere dimensionate sul fabbisogno residenziale, calcolato per un decennio in base allo sviluppo della popolazione residente ed osservando le determinazioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, ove esista. Nelle singole zone la densita' fondiaria non puo' essere inferiore ad 1,30 mc/mq ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densita' fondiaria massima prevista per la singola zona.