Art. 32.
                 Dimensione delle zone di espansione
 
   1.  Nei  piani  urbanistici  le  zone  di espansione devono essere
dimensionate sul fabbisogno residenziale, calcolato per  un  decennio
in  base  allo  sviluppo della popolazione residente ed osservando le
determinazioni del piano  provinciale  di  sviluppo  e  coordinamento
territoriale,  ove  esista.  Nelle singole zone la densita' fondiaria
non puo' essere  inferiore  ad  1,30  mc/mq  ed  il  coefficiente  di
utilizzo  deve  raggiungere  lo  0,8 della densita' fondiaria massima
prevista per la singola zona.