Art. 33.
                Definizione delle zone di espansione
 
   1. Sono considerate zone di espansione agli effetti della presente
legge le zone gia' soggette a piani di attuazione in  base  ai  piani
urbanistici  vigenti  e  qualsiasi  area che verra' destinata a scopo
residenziale a partire dall'entrata in vigore della presente legge  e
che dovra' essere delimitata nel piano urbanistico.
   2.  Le  aree  non  soggette a piano di attuazione in base ai piani
urbanistici  vigenti  vengono  assoggettate  alla  disciplina   della
presente  legge,  qualo  ra  l'indice  di  copertura riferito ad aree
residenziali omogenee delimitate da aree aventi altra de stinazione o
da aree residenziali con diversa di sciplina urbanistica, non risulti
sfruttato almeno per il 50%. La delimitazione o dichiarazione di tali
aree a zona di espansione e' effettuata con il programma di  utilizzo
di cui all'articolo 24.
   3.  In  sede  di  prima  approvazione  di rielaborazione del piano
urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione
il centro abitato - gia' delimitato a norma dell'articolo 113 - e  le
zone  non gia' dichiarate tali in applicazione del precedente secondo
comma.
   4. Le zone destinate a scopo residenziale a  partire  dall'entrata
in  vigore  della  legge  provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono
considerate zone di espansione e quindi non e' prescritto il  riparto
di  cui al primo comma dell'articolo 34, qualora la densita' edilizia
attribuita alla zona risulti sfruttata al 70%.
   5. La delimitazione e dichiarazione delle nuove  aree  a  zona  di
espansione e' effettuata nel piano urbanistico comunale.