Art. 33. Definizione delle zone di espansione 1. Sono considerate zone di espansione agli effetti della presente legge le zone gia' soggette a piani di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti e qualsiasi area che verra' destinata a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che dovra' essere delimitata nel piano urbanistico. 2. Le aree non soggette a piano di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti vengono assoggettate alla disciplina della presente legge, qualo ra l'indice di copertura riferito ad aree residenziali omogenee delimitate da aree aventi altra de stinazione o da aree residenziali con diversa di sciplina urbanistica, non risulti sfruttato almeno per il 50%. La delimitazione o dichiarazione di tali aree a zona di espansione e' effettuata con il programma di utilizzo di cui all'articolo 24. 3. In sede di prima approvazione di rielaborazione del piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato - gia' delimitato a norma dell'articolo 113 - e le zone non gia' dichiarate tali in applicazione del precedente secondo comma. 4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non e' prescritto il riparto di cui al primo comma dell'articolo 34, qualora la densita' edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70%. 5. La delimitazione e dichiarazione delle nuove aree a zona di espansione e' effettuata nel piano urbanistico comunale.