Art. 34. Piano di attuazione della zona di espansione 1. Per le zone di espansione deve essere pre disposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 50% rispettivamente il 45% della volumetria deve essere destinato all'edilizia abitativa agevo lata a seconda che il piano di attuazione venga predisposto d'ufficio dal comune, ai sensi dell'articolo 38 rispettivamente di iniziativa dei proprie tari ai sensi del primo comma dell'articolo 36. 2. La volumetria preesistente anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densita' attribuito alla zona applicando il coefficiente di utilizzo cui all'articolo 32. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale sull'area vincolata dalla volumetria preesistente dell'indice di densita' attribuito alla zona. L'area vincolata dalla volumetria alla preesistente e' determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della Giunta comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 44- bis della legge regionale 20 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, sentito l'ufficio urbanistico provinciale. 3. Se in una zona di espansione sono com prese aree di proprieta' del comune o di altro ente pubblico odi cooperative edilizie fruenti di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere destinata interamente all'edilizia abitativa agevolata alle opere di urbanizzazione secondaria. Qualora l'estensione della zona lo esiga, una quota fino al 15% della suddetta volumetria puo' essere destinata ad attivita' terziarie in relazione al fabbisogno della zona. 4. Se una zona di espansione e' proprieta' esclusiva di uno o piu' enti pubblici e se nel comune in base al programma pluriennale di attuazione del piano urbanistico comunale non sono disponibili aree per l'edilizia abitativa non agevolata, il comune e' autorizzato a destinare una quota fino al 40% dell'area della zona di espansione all'edilizia residenziale privata, nella quale gli interventi di edilizia abitativa sono soggetti al regime dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 69. 5. In sede di approvazione del piano di attuazione possono essere apportate per facilitare l'attuazione del piano modifiche al piano urbanistico comunale concernenti: a) la delimitazione della zona di espansione per rispettare i confini di proprieta' o per climinare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione a scopo residenziale; b) l'esclusione dalla zona di espansione di particelle o di parti di esse non suscettibili di ripartizione tra edilizia abitativa agevolata ai sensi del presente testo unico e l'edilizia residenziale, perche' la loro area e' inferiore al lotto minimo necessario per la realizzazione di due abitazioni. 6. Per le aree escluse ai sensi del comma precedente deve essere indicata la destinazione urbanistica, rimanendo escluso ogni sfruttamento edilizio. L'ufficio urbanistico cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale derivanti dalla lettera a) del precedente comma.