Art. 34.
            Piano di attuazione della zona di espansione
 
   1.  Per  le zone di espansione deve essere pre disposto, prima del
rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito
di tale piano il 50% rispettivamente il  45%  della  volumetria  deve
essere  destinato  all'edilizia abitativa agevo lata a seconda che il
piano di attuazione venga predisposto d'ufficio dal comune, ai  sensi
dell'articolo  38  rispettivamente  di iniziativa dei proprie tari ai
sensi del primo comma dell'articolo 36.
   2. La volumetria preesistente anche se destinata a demolizione nel
piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui
al comma precedente nell'estensione  di  terreno  necessario  per  la
realizzazione   della   volumetria   secondo   l'indice  di  densita'
attribuito alla zona  applicando  il  coefficiente  di  utilizzo  cui
all'articolo  32.  Prima  dell'approvazione  del  piano di attuazione
possono   essere   rilasciate  concessioni  edilizie  per  lavori  di
consolidamento, di restauro  o  di  demolizione  e  ricostruzione  di
edifici  esistenti  compreso  l'ampliamento  fino  a  raggiungere  lo
sfruttamento totale sull'area vincolata dalla volumetria preesistente
dell'indice di densita' attribuito alla zona.
   L'area   vincolata   dalla   volumetria   alla   preesistente   e'
determinata,   sentita   la   commissione   edilizia   comunale,  con
deliberazione della Giunta comunale, che diventa esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 44- bis della legge regionale 20 ottobre 1963, n. 29, e
successive modifiche, sentito l'ufficio urbanistico provinciale.
   3.  Se in una zona di espansione sono com prese aree di proprieta'
del comune o di altro ente pubblico odi cooperative edilizie  fruenti
di  mutuo  agevolato,  la rispettiva volumetria deve essere destinata
interamente  all'edilizia   abitativa   agevolata   alle   opere   di
urbanizzazione  secondaria. Qualora l'estensione della zona lo esiga,
una quota fino al 15% della suddetta volumetria puo' essere destinata
ad attivita' terziarie in relazione al fabbisogno della zona.
   4. Se una zona di espansione e' proprieta' esclusiva di uno o piu'
enti pubblici e se nel comune in base  al  programma  pluriennale  di
attuazione  del  piano urbanistico comunale non sono disponibili aree
per l'edilizia abitativa non agevolata, il comune  e'  autorizzato  a
destinare  una  quota  fino al 40% dell'area della zona di espansione
all'edilizia residenziale privata,  nella  quale  gli  interventi  di
edilizia    abitativa   sono   soggetti   al   regime   dell'edilizia
convenzionata di cui all'articolo 69.
   5. In sede di approvazione del piano di attuazione possono  essere
apportate  per  facilitare  l'attuazione del piano modifiche al piano
urbanistico comunale concernenti:
     a) la delimitazione della zona di espansione  per  rispettare  i
confini   di  proprieta'  o  per  climinare  aree  che  per  la  loro
conformazione non sono  suscettibili  di  razionale  utilizzazione  a
scopo residenziale;
     b)  l'esclusione  dalla  zona  di  espansione di particelle o di
parti di esse non suscettibili di ripartizione tra edilizia abitativa
agevolata  ai  sensi  del   presente   testo   unico   e   l'edilizia
residenziale,  perche'  la  loro  area  e'  inferiore al lotto minimo
necessario per la realizzazione di due abitazioni.
   6. Per le aree escluse ai sensi del comma precedente  deve  essere
indicata   la   destinazione   urbanistica,  rimanendo  escluso  ogni
sfruttamento edilizio. L'ufficio urbanistico cura le  modifiche  agli
allegati  grafici  del  piano  urbanistico  comunale  derivanti dalla
lettera a) del precedente comma.