Art. 35.
                  Contenuto del piano di attuazione
 
   1. Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione
deve rispettare la destinazione della zona  e  la  densita'  edilizia
stabilita  nel  piano urbanistico comunale. Esso puo' derogare, salvo
prescrizioni particolari per singole zone, dalle  altre  prescrizioni
per  la  zona  contenute  nel piano urbanistico comunale. Le distanze
degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla
meta'  dell'altezza  delle  costruzioni  periferiche,  salvo  che  il
proprietario  dell'attigua  area  consenta la costruzione sul confine
della  zona  stessa.  Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori
della zona non possono  essere  inferiori  all'altezza  dell'edificio
piu'  alto, salvo costruzioni in aderenza.  Per costruzioni in fregio
a strade o piazze pubbliche, le distanze dal confine di zona e  dagli
edifici  prospicienti  o  l'allineamento  sono stabiliti nel piano di
attuazione.
   2. Il piano di attuazione deve contenere:
    1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500:
      a) della situazione preesistente comprendente: la delimitazione
della zona, l'utilizzazione preesistente,  la  planivolumetria  degli
edifici  esistenti  all'interno della zona e di quelli circostanti la
zona;
      b) del piano comprendente:
      i principali  dati  altimetrici,  le  opere  di  urbanizzazione
primaria,  gli  allacciamenti  alle opere esistenti al di fuori della
zona, la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa  agevolata  ed
in aree residenziali, la sistemazione ed utilizzazione delle aree: la
planivolumetria  e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di
quelli previsti;
    2)  la  relazione  illustrante  l'impostazione  del   piano   con
indicazioni  dettagliate  delle  opere  di  urbanizzazione primaria e
secondaria esistenti o da realizzare, nonche'  con  l'indicazione  di
massima della spesa relativa alle opere da realizzare;
    3)  la  situazione  catastale,  documentata dai relativi fogli di
possesso ed estratti tavolari;
    4) le norme di attuazione;
    5) il modello in scala non inferiore a 1:500.
   3. Per le zone con densita' fondiaria fino a  1.50  mc/mq  non  e'
richiesta  la  rappresentazione planivolumetrica degli edifici ne' il
modello.