Art. 35. Contenuto del piano di attuazione 1. Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densita' edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso puo' derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, dalle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla meta' dell'altezza delle costruzioni periferiche, salvo che il proprietario dell'attigua area consenta la costruzione sul confine della zona stessa. Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio piu' alto, salvo costruzioni in aderenza. Per costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche, le distanze dal confine di zona e dagli edifici prospicienti o l'allineamento sono stabiliti nel piano di attuazione. 2. Il piano di attuazione deve contenere: 1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500: a) della situazione preesistente comprendente: la delimitazione della zona, l'utilizzazione preesistente, la planivolumetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli circostanti la zona; b) del piano comprendente: i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la sistemazione ed utilizzazione delle aree: la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti; 2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonche' con l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare; 3) la situazione catastale, documentata dai relativi fogli di possesso ed estratti tavolari; 4) le norme di attuazione; 5) il modello in scala non inferiore a 1:500. 3. Per le zone con densita' fondiaria fino a 1.50 mc/mq non e' richiesta la rappresentazione planivolumetrica degli edifici ne' il modello.