Art. 36. Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione 1. Il progetto di piani di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune e viene inviato dal sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, all'amministrazione provinciale. L'iniziativa privata e' ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione. 2. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la di visione materiale dei terreni, nonche' la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento. 3. In caso di approvazione la Giunta provinciale puo' apportare le modifiche necessane per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona, nonche' l'osservanza delle norme di legge e di regolamento. 4. Il piano approvato e' notificato al comune, nonche' al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, puo', entro 30 giorni, presentare al l'amministrazione provinciale uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, approvato dai proprietari. 5. Il Presidente della Giunta provinciale decreta la costituzione della comunione e/o la divisione materiale dei terreni, le quali devono essere intavolate nel libro fondiario. Con contemporanea annotazione del vincolo di destinazione a terreno soggetto all'esproprio per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo. 6. In virtu' di tale annotazione possono essere liquidate le indennita' di esproprio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, prima del trasferimento tavolare dell'immobile. Tale annotazione sara' cancellata con testualmente alla pertrattazione tavolare del decreto di esproprio. 7. Le quote di comproprieta' sono determinate in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli terreni sono trasferiti sulle quote di comproprieta' e/o sui terreni assegnati. Le servitu' prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze della sistemazione edilizia. 8) I terreni soggetti alle norme di cui agli articoli 36 e 38 non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi rispettivamente sugli usi civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il vincolo di uso civico decade in virtu' dei decreti previsti dagli articoli 36 e 38.