Art. 36.
      Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione
 
   1. Il progetto di piani di attuazione di iniziativa  privata  deve
essere  presentato  al  comune  e  viene  inviato dal sindaco, previa
deliberazione della Giunta comunale, all'amministrazione provinciale.
L'iniziativa privata e' ammessa quando vi concorrono i proprietari di
tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione.
   2. I proprietari devono allegare uno schema  per  la  costituzione
della  comunione e/o per la di visione materiale dei terreni, nonche'
la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.
   3. In caso di approvazione la Giunta provinciale puo' apportare le
modifiche necessane per assicurare  una  soddisfacente  utilizzazione
urbanistica  della  zona, nonche' l'osservanza delle norme di legge e
di regolamento.
   4.  Il  piano  approvato  e'  notificato  al  comune,  nonche'  al
rappresentante  dei  proprietari,  il  quale,  per quanto riguarda le
modifiche eventualmente apportate, puo', entro 30 giorni,  presentare
al   l'amministrazione  provinciale  uno  schema  modificato  per  la
costituzione della comunione  e/o  per  la  divisione  materiale  dei
terreni, approvato dai proprietari.
   5.  Il Presidente della Giunta provinciale decreta la costituzione
della comunione e/o la divisione  materiale  dei  terreni,  le  quali
devono  essere  intavolate  nel  libro  fondiario.  Con contemporanea
annotazione  del  vincolo  di   destinazione   a   terreno   soggetto
all'esproprio  per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle
particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo.
   6. In virtu' di  tale  annotazione  possono  essere  liquidate  le
indennita'   di  esproprio  ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, prima del  trasferimento  tavolare
dell'immobile.  Tale  annotazione  sara'  cancellata con testualmente
alla pertrattazione tavolare del decreto di esproprio.
   7. Le quote  di  comproprieta'  sono  determinate  in  proporzione
all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali
di godimento e le ipoteche gravanti i singoli terreni sono trasferiti
sulle  quote  di comproprieta' e/o sui terreni assegnati. Le servitu'
prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo
1032 del codice civile in relazione alle esigenze della  sistemazione
edilizia.
   8)  I terreni soggetti alle norme di cui agli articoli 36 e 38 non
sono sottoposti alle norme sui masi chiusi rispettivamente sugli  usi
civici, pertanto gli stessi possono essere escorporati dai rispettivi
masi  senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il
vincolo di uso civico decade in virtu'  dei  decreti  previsti  dagli
articoli 36 e 38.