Art. 37.
                    Convenzione con i proprietari
 
   1.  Dopo  gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  36  si  procede
all'esproprio delle aree destinate all'edilizia  abitativa  agevolata
ed   alle   opere  di  urbanizzazione  primaria.  Dall'indennita'  di
esproprio  spettante  ai  singoli  comproprietari   della   zona   di
espansione  viene  detratto  un importo corrispondente a quella quota
parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, che
e' a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale  privata  e
che  ai  sensi  dell'articolo  61 deve essere ceduta gratuitamente al
comune.
   2. Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le  aree
destinate  all'edilizia  residenziale  privata  il comune stipula una
convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:
     a) l'assunzione a carico del proprietario degli  oneri  relativi
all'elaborazione  del piano di attuazione ed alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle  opere
che  siano  necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al
di fuori della zona,  nonche'  del  contributo  per  l'urbanizzazione
secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria
ammessa in base al piano di attuazione;
     b)  i  termini  entro  i  quali  le  costruzioni  devono  essere
realizzate in osservanza dei periodi di tempo previsti dal  programma
pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.
   3. L'onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona
alle  opere  esistenti  al  di  fuori  della  stessa e' pari al costo
approvato delle opere stesse e comunque non inferiore all'1% e non su
periore al 3% del costo di  costruzione  di  cui  al  l'articolo  65,
riferito alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.
   4.  La  convenzione  puo'  essere  sostituita da un atto d'obbligo
unilaterale.