Art. 37. Convenzione con i proprietari 1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 36 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennita' di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente a quella quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, che e' a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 61 deve essere ceduta gratuitamente al comune. 2. Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le aree destinate all'edilizia residenziale privata il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda: a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonche' del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione; b) i termini entro i quali le costruzioni devono essere realizzate in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24. 3. L'onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa e' pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non inferiore all'1% e non su periore al 3% del costo di costruzione di cui al l'articolo 65, riferito alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione. 4. La convenzione puo' essere sostituita da un atto d'obbligo unilaterale.