Art. 38.
                       Procedimento d'ufficio
 
   1. Decorsi i termini assegnati ai  proprietari  nel  programma  di
utilizzo  di  cui  all'articolo  24,  la  Giunta comunale delibera di
provvedere d'ufficio al piano di attuazione compreso lo schema per la
costituzione della comunione e/o per  la  di  visione  materiale  dei
terreni; la delibera divenuta esecutiva e' notificata ai proprietari.
Il  piano  e'  approvato  dalla  Giunta  comunale  e  quindi  inviato
all'amministrazione provinciale.
   2. L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai  sensi  dei
commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 36, in quanto applicabili.