Art. 38. Procedimento d'ufficio 1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma di utilizzo di cui all'articolo 24, la Giunta comunale delibera di provvedere d'ufficio al piano di attuazione compreso lo schema per la costituzione della comunione e/o per la di visione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva e' notificata ai proprietari. Il piano e' approvato dalla Giunta comunale e quindi inviato all'amministrazione provinciale. 2. L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 36, in quanto applicabili.