Art. 4.
                     Sopralluoghi e rilevamenti
 
   1.  Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque
altra incombenza dipendente dall'attuazione del presente testo  unico
e  della  legge  per  la  tutela  del  paesaggio  puo' accedere nelle
proprieta'  private  e   procedere   alle   rilevazioni   occorrenti,
sempreche'  sia  munito  di ordinanza autorizzante nominativamente le
persone cui e' concessa la facolta'.
   2.  Detta  ordinanza  e'  emessa  dal  Presidente   della   Giunta
provinciale  o dal sindaco competente per territorio ed e' notificata
con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso,  almeno  cinque
giorni   prima   dell'inizio   delle   operazioni   al   proprietario
dell'immobile ed all'attuale possessore.