Art. 4. Sopralluoghi e rilevamenti 1. Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall'attuazione del presente testo unico e della legge per la tutela del paesaggio puo' accedere nelle proprieta' private e procedere alle rilevazioni occorrenti, sempreche' sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le persone cui e' concessa la facolta'. 2. Detta ordinanza e' emessa dal Presidente della Giunta provinciale o dal sindaco competente per territorio ed e' notificata con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni al proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore.