Art. 41.
                  Zone per insediamenti produttivi
 
   1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani
urbanistici comunali  in  conformita'  alle  prescrizioni  del  piano
provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, nonche' alle
prescrizioni  per  la tutela dell'ambiente. Fino all'approvazione del
piano territoriale provinciale valgono le direttive del programma  di
sviluppo  economico  provinciale approvato dal consiglio provinciale,
nonche' le determinazioni di coordinamento territoriale approvate con
regolamento  di  esecuzione  della  presente legge, sentito il parere
delle  comunita'  comprensoriali  e  del   comune   capoluogo   della
provincia. Detti pareri devono essere espressi entro il termine di 60
giorni  dalla  richiesta.  Si prescinde dai pareri qualora gli stessi
non pervengano entro il termine stabilito.
   2.  Sono  considerate  zone  di  completamento  per   insediamenti
produttivi  quelle  zone  produttive  che  al momento dell'entrata in
vigore della legge provinciale  23  giugno  1992,  n.  21,  risultano
utilizzate  al  75%  per  scopi  aziendali. In queste zone produttive
oltre  alle  aziende  artigianali,   industriali   e   di   commercio
all'ingrosso  sono  ammesse tutte le altre aziende per prestazioni di
servizi.  Il  commercio  al  dettaglio  e'   ammesso   esclusivamente
nell'ambito di cui al comma 10 dell'articolo 45.
   3. Sono considerate zone di espansione per insediamenti produttivi
quelle  zone  produttive  che  non  sono utilizzate a scopo aziendale
nella misura prevista dal comma (2). In queste zone per  insediamenti
produttivi  sono  ammesse  le  aziende  artigianali, industriali e di
commercio all'ingrosso. Sono altresi' ammesse le fiere, le imprese di
spedizione e le attivita' connesse con  l'attivita'  produttiva.  Nei
piani  di  attuazione  per  le  zone  di  espansione per insediamenti
produttivi puo' essere previsto che fino al 15% dell'area della  zona
venga  destinato  al  settore terziario, ivi compresi gli esercizi di
somministrazione di  pasti  e  bevande  necessari  per  la  zona.  Il
commercio  al  dettaglio e' ammesso esclusivamente nell'ambito di cui
al comma 10 dell'articolo 45.  Nell'area  riservata  nella  zona  per
insediamenti produttivi di interesse provinciale del comune capoluogo
della  provincia,  alla fiera e' ammessa altresi' la realizzazione di
strutture per attivita' sociali, culturali, sportive e ricreative.
   4.  Sono  considerate  zone  produttive  anche  quelle  esistenti,
destinate  ad  impianti turistici non suscettibili di essere compresi
in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti. In  queste
zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5  e  6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Sono inoltre
ammesse le aziende  di  prestazione  di  servizi  necessarie  per  il
fabbisogno della zona.
   5.  Nel regolamento di esecuzione della presente legge vengono de-
terminate le zone per insediamenti produttivi di interesse comunale o
provinciale,  nelle  quali  possono  essere  realizzate   le   grandi
strutture  di  vendita di cui all'articolo 18 della legge provinciale
24 ottobre 1978, n. 68. In sede di approvazione  del  regolamento  di
esecuzione  si  deve  tener conto che la superficie totale di vendita
delle  grandi  strutture  di  vendita  su  livello  provinciale   con
superiicie  di vendita superiore a 500 metri quadrati non deve super-
are l'8% della superficie di vendita di tutti gli esercizi di vendita
al dettaglio della provincia esistenti  alla  data  del  31  dicembre
1989.