Art. 41. Zone per insediamenti produttivi 1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani urbanistici comunali in conformita' alle prescrizioni del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, nonche' alle prescrizioni per la tutela dell'ambiente. Fino all'approvazione del piano territoriale provinciale valgono le direttive del programma di sviluppo economico provinciale approvato dal consiglio provinciale, nonche' le determinazioni di coordinamento territoriale approvate con regolamento di esecuzione della presente legge, sentito il parere delle comunita' comprensoriali e del comune capoluogo della provincia. Detti pareri devono essere espressi entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Si prescinde dai pareri qualora gli stessi non pervengano entro il termine stabilito. 2. Sono considerate zone di completamento per insediamenti produttivi quelle zone produttive che al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, risultano utilizzate al 75% per scopi aziendali. In queste zone produttive oltre alle aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso sono ammesse tutte le altre aziende per prestazioni di servizi. Il commercio al dettaglio e' ammesso esclusivamente nell'ambito di cui al comma 10 dell'articolo 45. 3. Sono considerate zone di espansione per insediamenti produttivi quelle zone produttive che non sono utilizzate a scopo aziendale nella misura prevista dal comma (2). In queste zone per insediamenti produttivi sono ammesse le aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso. Sono altresi' ammesse le fiere, le imprese di spedizione e le attivita' connesse con l'attivita' produttiva. Nei piani di attuazione per le zone di espansione per insediamenti produttivi puo' essere previsto che fino al 15% dell'area della zona venga destinato al settore terziario, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande necessari per la zona. Il commercio al dettaglio e' ammesso esclusivamente nell'ambito di cui al comma 10 dell'articolo 45. Nell'area riservata nella zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale del comune capoluogo della provincia, alla fiera e' ammessa altresi' la realizzazione di strutture per attivita' sociali, culturali, sportive e ricreative. 4. Sono considerate zone produttive anche quelle esistenti, destinate ad impianti turistici non suscettibili di essere compresi in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti. In queste zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Sono inoltre ammesse le aziende di prestazione di servizi necessarie per il fabbisogno della zona. 5. Nel regolamento di esecuzione della presente legge vengono de- terminate le zone per insediamenti produttivi di interesse comunale o provinciale, nelle quali possono essere realizzate le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68. In sede di approvazione del regolamento di esecuzione si deve tener conto che la superficie totale di vendita delle grandi strutture di vendita su livello provinciale con superiicie di vendita superiore a 500 metri quadrati non deve super- are l'8% della superficie di vendita di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio della provincia esistenti alla data del 31 dicembre 1989.