Art. 43. 1. In assenza del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per aree destinate all'ampliamento o alla ristrutturazione di aziende produttive esistenti o alla costruzione di aziende produttive da parte del proprietario delle aree, a condizione che le stesse siano dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, o per le quali esista l'impegno del proprietario a realizzarle contemporaneamente con l'azienda produttiva. 2. Presupposto per il rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento o la nuova costruzione e' l'assegnazione dell'area da parte della Giunta provinciale e l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 44. La delibera di assegnazione e' titolo per l'annotazione del vincolo di destiazione d'uso.