Art. 43.
 
   1.  In  assenza  del piano di attuazione possono essere rilasciate
concessioni  edilizie  per  aree  destinate  all'ampliamento  o  alla
ristrutturazione  di  aziende produttive esistenti o alla costruzione
di aziende  produttive  da  parte  del  proprietario  delle  aree,  a
condizione  che  le  stesse  siano  dotate  delle necessarie opere di
urbanizzazione, o per le quali esista l'impegno  del  proprietario  a
realizzarle contemporaneamente con l'azienda produttiva.
   2.  Presupposto  per  il  rilascio  della concessione edilizia per
l'ampliamento o la nuova costruzione e' l'assegnazione  dell'area  da
parte  della  Giunta  provinciale  e  l'annotazione  del  vincolo  di
destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo
44.  La  delibera  di  assegnazione  e'  titolo per l'annotazione del
vincolo di destiazione d'uso.