Art. 44.
 
   1. I comuni, i loro consorzi o la  provincia,  anche  in  caso  di
intervento  sostitutivo  ai  sensi  del  primo comma dell'articolo 42
espropriano  le  aree  destinate  ad  insediamenti  produttivi  e  le
utilizzano  per  la  realizzazione  di  aziende  produttive  mediante
assegnazione in proprieta' o con diritto di  superficie.  Qualora  il
richiedente  l'assegnazione  e'  gia'  proprietario dell'area si puo'
prescindere dall'espropriazione dell'area  che  forma  effettivamente
oggetto dell'assegnazione.
   2. Nei piani di attuazione per le zone per insediamenti produttivi
di interesse provinciale puo' essere riservata una parte dell'area ad
aziende   artigianali   che   non   sono  di  interesse  provinciale.
L'assegnazione delle aree verra' effettuata dalla Giunta provinciale,
d'intesa con il comune territorialmente competente  ed  in  deroga  a
quanto  disposto  dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 46
della legge  provinciale  8  settembre  1981,  n.  25,  e  successive
modifiche.
   3.   Nell'assegnazione   delle   aree  destinate  ad  insediamenti
produttivi e' data la  precedenza  alle  aziende  che  devono  essere
trasferite da zone residenziali:
     a)  perche'  la  loro  attivita'  produttiva  in base alle leggi
provinciali in materia di tutela dell'ambiente contro  l'inquinamento
del  suolo,  dell'acqua,  dell'aria  e  da  rumore,  non  puo' essere
espletata in zone residenziali;
     b) perche' in attuazione del piano urbanistico  comunale  l'area
occupata  dall'azienda viene destinata aria realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
   4.  Qualora  aziende  industriali,  artigianali  o  di   commercio
all'ingrosso,  diverse da quelle di cui al comma precedente, chiedano
il  trasferiento  da  zone  residenziali  in  zone  per  insediamenti
produttivi   devono   dimostrare   la   necessita'   dell'ampliamento
dell'azienda per esigenze  funzionali  e  che  l'ampliamento  non  e'
possibile nella sede esistente.
   5.  Le domande per l'assegnazione delle aree di cui al primo comma
devono indicare l'attivita' produttiva, il livello di occupazione  di
manodopera,  il  fabbisogno  di  aree,  i  tempi per la realizzazione
dell'azienda e l'investimento globale.
   6. Gli enti di cui al primo comma, accertata la conformita'  delle
domande  agli  strumenti  urbanistici in vigore, assegnano le aree in
proprieta' o con diritto di superficie con  delibera  dei  competenti
organi,  che costituisce il titolo per l'intavolazione del diritto di
proprieta' o di superficie nel libro fondiario. In base  alla  stessa
delibera  viene  annotato  a carico dell'area assegnata il vincolo di
destinazione  d'uso  per  insediamenti   produttivi.   In   caso   di
assegnazione  al  proprietario ai sensi del precedente primo comma la
delibera e' titolo per  l'annotazione  del  vincolo  di  destinazione
d'uso  per  insediamenti produttivi. Il vincolo di destinazione d'uso
rimane in vigore fino al cambiamento della  destinazione  urbanistica
della   zone   nel   piano  urbanistico  comunale.  La  cancellazione
dell'annotazione viene disposta con delibere dell'ente assegnante.
   7. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione:
     a)  dell'attivita'  produttiva  per  il  cui  svolgimento  viene
assegnata l'area;
     b) dei tempi per la realizzazione delle  strutture  aziendali  e
dell'inizio dell'attivita' produttiva;
     c)  del  livello  occupazionale  che  l'assegnatario e' tenuto a
mantenere;
     d) del corrispettivo per l'assegnazione  e  delle  modalita'  di
pagamento,  qualora  l'area venga assegnata dall'ente espropriante in
proprieta' o con diritto di superficie;
     e) delle modalita' di pagamento delle spese per l'urbanizzazione
o delle modalita' di esecuzione delle opere di urbanizzazione qualora
siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario.