Art. 44. 1. I comuni, i loro consorzi o la provincia, anche in caso di intervento sostitutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 42 espropriano le aree destinate ad insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di aziende produttive mediante assegnazione in proprieta' o con diritto di superficie. Qualora il richiedente l'assegnazione e' gia' proprietario dell'area si puo' prescindere dall'espropriazione dell'area che forma effettivamente oggetto dell'assegnazione. 2. Nei piani di attuazione per le zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale puo' essere riservata una parte dell'area ad aziende artigianali che non sono di interesse provinciale. L'assegnazione delle aree verra' effettuata dalla Giunta provinciale, d'intesa con il comune territorialmente competente ed in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche. 3. Nell'assegnazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi e' data la precedenza alle aziende che devono essere trasferite da zone residenziali: a) perche' la loro attivita' produttiva in base alle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente contro l'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria e da rumore, non puo' essere espletata in zone residenziali; b) perche' in attuazione del piano urbanistico comunale l'area occupata dall'azienda viene destinata aria realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. Qualora aziende industriali, artigianali o di commercio all'ingrosso, diverse da quelle di cui al comma precedente, chiedano il trasferiento da zone residenziali in zone per insediamenti produttivi devono dimostrare la necessita' dell'ampliamento dell'azienda per esigenze funzionali e che l'ampliamento non e' possibile nella sede esistente. 5. Le domande per l'assegnazione delle aree di cui al primo comma devono indicare l'attivita' produttiva, il livello di occupazione di manodopera, il fabbisogno di aree, i tempi per la realizzazione dell'azienda e l'investimento globale. 6. Gli enti di cui al primo comma, accertata la conformita' delle domande agli strumenti urbanistici in vigore, assegnano le aree in proprieta' o con diritto di superficie con delibera dei competenti organi, che costituisce il titolo per l'intavolazione del diritto di proprieta' o di superficie nel libro fondiario. In base alla stessa delibera viene annotato a carico dell'area assegnata il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi. In caso di assegnazione al proprietario ai sensi del precedente primo comma la delibera e' titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zone nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta con delibere dell'ente assegnante. 7. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione: a) dell'attivita' produttiva per il cui svolgimento viene assegnata l'area; b) dei tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e dell'inizio dell'attivita' produttiva; c) del livello occupazionale che l'assegnatario e' tenuto a mantenere; d) del corrispettivo per l'assegnazione e delle modalita' di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprieta' o con diritto di superficie; e) delle modalita' di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o delle modalita' di esecuzione delle opere di urbanizzazione qualora siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario.