Art. 45.
 
   1. Tutte le indicazioni di cui al  settimo  comma  del  precedente
articolo  sono  vincolanti  per  l'assegnatario. La loro inosservanza
comporta la decadenza dall'assegnazione, secondo la  procedura  e  le
modalita' di cui ai commi seguenti.
   2. I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione devono
essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta  di  ritorno,  con  l'invito a presentare entro 60 giorni le
proprie controdeduzioni. L'organo competente  per  l'assegnazione  si
pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.
   3.  Avverso la pronuncia di decadenza e' ammesso ricorso, anche in
opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30  giorni
dal ricevimento della pronuncia.
   4.    La    pronuncia    definitiva    di    decadenza    comporta
l'assoggettabilita' dell'area e degli immobili  all'espropriazione  e
la  revoca  di  diritto  delle agevolazioni concesse dalla provincia.
Sulla base del relativo provvedimento l'ente competente puo' chiedere
al Presidente della Giunta provinciale l'espropriazione.
   La Giunta provinciale puo' stabilire un termine entro il quale  il
comune   o   i   comuni   consorziati   ai  sensi  dell'articolo  104
dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di esproprio,
con riserva di intervento sostitutivo ai sensi  dell'ordinamento  dei
comuni.
   5.   Il   procedimento   per   la   dichiarazione   di   decadenza
dall'assegnazione puo' essere avviato anche nel caso di  interruzione
dell'attivita' produttiva protratta per piu' di due anni, qualora non
sia  determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di
riconversione  dell'impresa  ai   sensi   della   vigente   normativa
provinciale.
   6.   L'intenzione   di   procedere   a   mutamenti  dell'attivita'
produttiva, che puo' avvenire  nell'ambito  delle  categorie  di  cui
all'articolo 41, deve essere comunicata all'ente competente, il quale
puo' opporsi soltanto qualora la nuova attivita' sia in contrasto con
la  normativa  vigente  o  incompatibile  con  le direttive del piano
provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.
   7. La deroga ai limiti occupazionali di cui alla  lettera  c)  del
settimo  comma  dell'articolo 44 e' ammessa nella misura giustificata
dall'introduzione di tecnologie evanzate o  dall'andamento  economico
del settore.
   8.  In  caso  di  affitto  il  proprietario, o il superficiario, e
l'affittuario restano responsabili in solido ai sensi dei  precedenti
commi  dell'osservanza  dei  vincoli  assunti nei confronti dell'ente
assegnante.
   9. In caso di alienazione  dell'area  assegnata,  il  proprietario
deve  produrre  all'ente  assegnante  copie  autenticata del relativo
contratto. In caso di vendita  di  aree  espropriate  con  i  criteri
secondo la normativa vigente prima della pubblicazione della sentenza
della  Corte  costituzionale  n.  231  del  1984, l'assegnatario deve
pagare all'ente assegnante la somma  corrispondente  alla  differenza
tra  il  valore di mercato al momento dell'alienazione e il prezzo di
cessione pagato all'ente  assegnante,  rivalutato  sulla  base  delle
variazioni   dell'indice   del  costo  della  vita  risultanti  dalle
rilevazioni  dell'istituto  centrale  di  statistica.  L'obbligo  del
pagamento della differenza non si applica in caso di espropriazione e
riassegnazione dell'area al proprietario originario.
   10.  Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio
di  autorizzazioni  amministrative  per  il  commercio  al  dettaglio
qualora  l'attivita'  commerciale  venga  svolta  in  funzione  della
prevalente attivita' artigianale o industriale e  limitatamente  agli
articoli  della  gamma merceologica strettamente legati all'attivita'
principale.   Per   le   aziende   di   commercio   all'ingrosso   le
autorizzazioni  amministrative  per  il  commercio  al dettaglio sono
ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per
l'esercizio dell'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili.
   11. L'autorizzazione amministrativa va concessa per  singole  voci
merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente
legge,  rispettando  le  indicazioni  dei  piani urbanistici comunali
commerciali, ove prescritti. In  caso  di  cessazione  dell'attivita'
principale    in   relazione   alla   quale   e'   stata   rilasciata
l'autorizzazione amministrativa questa deve essere revocata.