Art. 45. 1. Tutte le indicazioni di cui al settimo comma del precedente articolo sono vincolanti per l'assegnatario. La loro inosservanza comporta la decadenza dall'assegnazione, secondo la procedura e le modalita' di cui ai commi seguenti. 2. I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione devono essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. 3. Avverso la pronuncia di decadenza e' ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della pronuncia. 4. La pronuncia definitiva di decadenza comporta l'assoggettabilita' dell'area e degli immobili all'espropriazione e la revoca di diritto delle agevolazioni concesse dalla provincia. Sulla base del relativo provvedimento l'ente competente puo' chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'espropriazione. La Giunta provinciale puo' stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'articolo 104 dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di esproprio, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni. 5. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione puo' essere avviato anche nel caso di interruzione dell'attivita' produttiva protratta per piu' di due anni, qualora non sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'impresa ai sensi della vigente normativa provinciale. 6. L'intenzione di procedere a mutamenti dell'attivita' produttiva, che puo' avvenire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, deve essere comunicata all'ente competente, il quale puo' opporsi soltanto qualora la nuova attivita' sia in contrasto con la normativa vigente o incompatibile con le direttive del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale. 7. La deroga ai limiti occupazionali di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 44 e' ammessa nella misura giustificata dall'introduzione di tecnologie evanzate o dall'andamento economico del settore. 8. In caso di affitto il proprietario, o il superficiario, e l'affittuario restano responsabili in solido ai sensi dei precedenti commi dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante. 9. In caso di alienazione dell'area assegnata, il proprietario deve produrre all'ente assegnante copie autenticata del relativo contratto. In caso di vendita di aree espropriate con i criteri secondo la normativa vigente prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1984, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'alienazione e il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica. L'obbligo del pagamento della differenza non si applica in caso di espropriazione e riassegnazione dell'area al proprietario originario. 10. Nelle zone per insediamenti produttivi e' ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio qualora l'attivita' commerciale venga svolta in funzione della prevalente attivita' artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attivita' principale. Per le aziende di commercio all'ingrosso le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio sono ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per l'esercizio dell'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili. 11. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge, rispettando le indicazioni dei piani urbanistici comunali commerciali, ove prescritti. In caso di cessazione dell'attivita' principale in relazione alla quale e' stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa questa deve essere revocata.