Art. 46. 1. Gli assegnatari di aree destinate ad insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti produttivi a imprese di locazione finanziaria, mediante costituzione del diritto di superficie. In tal caso dell'osservanza dei vincoli assunti ai sensi dell'articolo 44 sono responsabili in solido nei confronti dell'ente assegnante sia gli assegnatari che l'impresa di locazione finanziaria. 2. Le aree destinate ad insediamenti produttivi possono essere assegnate anche ad imprese di locazione finanziaria che si impegnino di realizzare le aziende produttive e a darle in locazione ad imprese produttive. La delibera di assegnazione deve contenere le indicazioni di cui al sesto comma dell'articolo 44 della presente legge. Per quanto riguarda l'attivita' produttiva, per il cui svolgimento l'area e' assegnata, e' sufficiente l'indicazione della categoria di attivita'. L'assegnatario rimane responsabile ai sensi dell'articolo 44 dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante.