Art. 46.
 
   1. Gli assegnatari di aree destinate  ad  insediamenti  produttivi
possono affidare la realizzazione degli impianti produttivi a imprese
di  locazione  finanziaria,  mediante  costituzione  del  diritto  di
superficie. In tal caso dell'osservanza dei vincoli assunti ai  sensi
dell'articolo  44 sono responsabili in solido nei confronti dell'ente
assegnante  sia  gli   assegnatari   che   l'impresa   di   locazione
finanziaria.
   2.  Le  aree  destinate  ad insediamenti produttivi possono essere
assegnate anche ad imprese di locazione finanziaria che si  impegnino
di realizzare le aziende produttive e a darle in locazione ad imprese
produttive. La delibera di assegnazione deve contenere le indicazioni
di  cui  al  sesto  comma  dell'articolo 44 della presente legge. Per
quanto riguarda l'attivita' produttiva, per il cui svolgimento l'area
e'  assegnata,  e'  sufficiente  l'indicazione  della  categoria   di
attivita'.  L'assegnatario rimane responsabile ai sensi dell'articolo
44  dell'osservanza  dei  vincoli  assunti  nei  confronti  dell'ente
assegnante.