Art. 47. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente 1. I comuni individuano, nell'ambito dei pieni urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature. 2. Per le zone di cui al precedente comma i comuni elaborano un pi- ano di attuazione come previsto dall'articolo 28. Detto piano di attuazione assume la denominazione di piano di recupero e deve comprendere oltre al contenuto di cui all'articolo citato, l'indicazione per ciascun edificio del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui al seguente articolo 54, lettere b), c), d) ed e), e le unita' di intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di pertinenza. 3. Nel piano di recupero e' consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura gia' destinata ad abitazione puo' essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'unita' di intervento. 4. Se si tratta di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o la cui conservazione sia prescritta dal piano di recupero per motivi di tutela dell'ambiente architettonico, la Giunta provinciale puo' concedere deroghe alla norma di cui al precedente terzo comma qualora le esigenze della tutela e della conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o della conservazione dell'ambiente architettonico contrastino con la totale o parziale trasformazione dell'immobile in abitazioni. La deroga viene concessa previo parere del sovrintendente provinciale dei beni culturali e della commissione urbanistica provinciale. 5. Qualora lo stato di conservazione non renda necessario il recupero dell'intero edificio, gli interventi di recupero possono essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio.