Art. 47.
                Individuazione delle zone di recupero
                  del patrimonio edilizio esistente
 
   1.   I  comuni  individuano,  nell'ambito  dei  pieni  urbanistici
comunali, le  zone  ove,  per  le  condizioni  di  degrado  si  rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente
mediante  interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla
ricostruzione e alla migliore utilizzazione  del  patrimonio  stesso.
Dette  zone  possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi,
isolati e aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature.
  2. Per le zone di cui al precedente comma i comuni elaborano un pi-
ano di attuazione come previsto  dall'articolo  28.  Detto  piano  di
attuazione  assume  la  denominazione  di  piano  di  recupero e deve
comprendere  oltre  al  contenuto   di   cui   all'articolo   citato,
l'indicazione  per  ciascun  edificio  del  numero  delle  abitazioni
preesistenti e del numero delle abitazioni  per  le  quali  si  rende
opportuno  il  recupero  mediante  uno  degli  interventi  di  cui al
seguente articolo 54, lettere b), c),  d)  ed  e),  e  le  unita'  di
intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di
pertinenza.
   3.  Nel  piano  di  recupero  e' consentita una destinazione d'uso
diversa. La cubatura gia' destinata ad abitazione puo' essere ridotta
fino al limite del 60% della cubatura dell'unita' di intervento.
   4. Se si tratta di immobili  vincolati  ai  sensi  della  legge  1
giugno  1939, n. 1089 o la cui conservazione sia prescritta dal piano
di recupero per motivi di  tutela  dell'ambiente  architettonico,  la
Giunta  provinciale  puo'  concedere  deroghe  alla  norma  di cui al
precedente terzo comma qualora  le  esigenze  della  tutela  e  della
conservazione  del  patrimonio  storico, artistico e popolare o della
conservazione dell'ambiente architettonico contrastino con la  totale
o  parziale  trasformazione  dell'immobile  in  abitazioni. La deroga
viene concessa previo parere del sovrintendente provinciale dei  beni
culturali e della commissione urbanistica provinciale.
   5.  Qualora  lo  stato  di  conservazione  non renda necessario il
recupero dell'intero edificio, gli  interventi  di  recupero  possono
essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio.