Art. 48.
 
   1.  In  attesa  del  piano  di  recupero, oltre agli interventi di
manutenzione straordinaria, sono consentiti  gli  interventi  di  cui
alle lettere c) e d) del successivo articolo 54, compresa la facolta'
di  realizzare parcheggi sotterranei di cui all'articolo 112, purche'
riguardino interi edifici e non siano tali  da  mutare  il  carattere
ambientale  della  zona  o  da pregiudicare il piano di recupero, con
riferimento alle ragioni che hanno  motivato  l'individuazione  della
zona di recupero a norma del primo comma dell'articolo 47. Per quanto
concerne  la destinazione d'uso si applica l'articolo 26. Qualora gli
interventi di recupero  comportino  la  modifica  della  destinazione
d'uso  nei  limiti  l'articolo  26,  il  rilascio  della  concessione
edilizia e' subordinato alla stipulazione di una convenzione o di  un
atto  unilaterale  d'obbligo,  da  annotarsi  nel  libro  fondiario a
richiesta del comune ed a spese dell'interessato, mediante i quali il
concessionario  assuma  per  le  abitazioni  recuperate  gli  impegni
previsti dall'articolo 69. La convenzione non e'  richiesta,  qualora
non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la
superficie  utile  destinata  ad  abitazione  venga aumentata. Per le
abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'articolo 55.
   2. Il termine  "recupero"  sostituisce  il  termine  "risanamento"
nella vigente legislazione provinciale.