Art. 48. 1. In attesa del piano di recupero, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 54, compresa la facolta' di realizzare parcheggi sotterranei di cui all'articolo 112, purche' riguardino interi edifici e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero, con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona di recupero a norma del primo comma dell'articolo 47. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica l'articolo 26. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti l'articolo 26, il rilascio della concessione edilizia e' subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, da annotarsi nel libro fondiario a richiesta del comune ed a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario assuma per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'articolo 69. La convenzione non e' richiesta, qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'articolo 55. 2. Il termine "recupero" sostituisce il termine "risanamento" nella vigente legislazione provinciale.