Art. 49.
                   Contenuto del piano di recupero
 
   1.  Nell'elaborazione  del  piano di recupero deve aversi riguardo
alla  conservazione  dei  complessi  che  nell'insieme  hanno  valore
storico  o  artistico  o  che  comunque  caratterizzano esteticamente
l'ambiente.
   2. I proprietari, i conduttori  e  gli  altri  aventi  diritto  al
possesso  o  al godimento di un fondo, edificio o parte dello stesso,
nonche' i loro delegati sono obbligati a fornire  al  comune  o  suoi
incaricati  tutte  le  informazioni  richieste  per poter valutare la
necessita' del recupero della zona  o  per  preparare  o  attuare  il
recupero stesso.