Art. 49. Contenuto del piano di recupero 1. Nell'elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell'insieme hanno valore storico o artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente. 2. I proprietari, i conduttori e gli altri aventi diritto al possesso o al godimento di un fondo, edificio o parte dello stesso, nonche' i loro delegati sono obbligati a fornire al comune o suoi incaricati tutte le informazioni richieste per poter valutare la necessita' del recupero della zona o per preparare o attuare il recupero stesso.