Art. 50.
                          Piani di recupero
 
   1.  Il  piano  di  recupero deliberato dal consiglio comunale deve
essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al  pubblico
per  la  durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha
facolta' di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.
   2. Il piano di recupero deve essere trasmesso entro  i  successivi
30  giorni  a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le
osservazioni e le proposte di cui sopra  e  con  le  conclusioni  del
consiglio comunale sulle medesime.
   3.  La  Giunta provinciale delibera sul piano di recupero, sentita
la commissione urbanistica provinciale.
   4.  L'approvazione  del  piano  di  recupero  equivale   anche   a
dichiarazione  di  urgenza  ed  indifferibilita' delle misure in esse
previste.
   5. L'approvazione del piano di  recupero  da  parte  della  Giunta
provinciale comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la
tutela  e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare,
con l'abolizione dei vincoli contrastanti e l'imposizione  dei  nuovi
vincoli  ivi previsti. La sovraintendenza ai beni culturali e' tenuta
a curare le conseguenti caacellazioni e annotazioni tavolari. A  tale
uopo  alle  riunioni  della  commissione  urbanistica  provinciale e'
invitato con diritto di voto il rappresentante della  sovraintendenza
provinciale  ai  beni  culturali,  la  cui  presa  di  posizione deve
risultare dal parere della commissione.