Art. 50. Piani di recupero 1. Il piano di recupero deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte. 2. Il piano di recupero deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni e le proposte di cui sopra e con le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime. 3. La Giunta provinciale delibera sul piano di recupero, sentita la commissione urbanistica provinciale. 4. L'approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' delle misure in esse previste. 5. L'approvazione del piano di recupero da parte della Giunta provinciale comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con l'abolizione dei vincoli contrastanti e l'imposizione dei nuovi vincoli ivi previsti. La sovraintendenza ai beni culturali e' tenuta a curare le conseguenti caacellazioni e annotazioni tavolari. A tale uopo alle riunioni della commissione urbanistica provinciale e' invitato con diritto di voto il rappresentante della sovraintendenza provinciale ai beni culturali, la cui presa di posizione deve risultare dal parere della commissione.