Art. 52. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente 1. I piani di recupero sono attuati: 1) dai comuni nei seguenti casi: a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facolta' di affidare all'istituto ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13; b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistenti in opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) per l'adeguamento delle urbanizzazioni. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero; 2) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio; 3) dall'istituto nei seguenti casi: a) per gli interventi programmati per il recupero del patrimonio edilizio esistente proprio e di quello affidato ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13; b) per gli interventi da attuare, mediante occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi. 2. L'occupazione temporanea puo' aver luogo dopo che il sindaco, previa delibera della Giunta comunale, abbia diffidato i proprietari delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno. 3. La diffida di cui al comma precedente puo' effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso, previo apposito accertamento tecnico che il mancato recupero della unita' minima di cui si tratta compromette l'azione di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico della zona individuata ai sensi del primo comma del precedente articolo 47.