Art. 52.
         Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
 
   1. I piani di recupero sono attuati:
   1) dai comuni nei seguenti casi:
     a)  per  gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facolta' di
affidare  all'istituto  ai  sensi   dell'articolo   1   della   legge
provinciale 23 maggio 1977, n. 13;
     b)   per   gli   interventi   di   ristrutturazione  urbanistica
consistenti in opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
     c) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.
   I  comuni  possono  affidare  la  realizzazione  delle  opere   di
urbanizzazione primaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio
che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero;
   2) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
   3) dall'istituto nei seguenti casi:
     a) per gli interventi programmati per il recupero del patrimonio
edilizio   esistente   proprio   e   di   quello  affidato  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;
     b)  per  gli  interventi  da   attuare,   mediante   occupazione
temporanea,  previa  diffida,  nei  confronti  dei  proprietari delle
unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.
   2. L'occupazione temporanea puo' aver luogo dopo che  il  sindaco,
previa  delibera della Giunta comunale, abbia diffidato i proprietari
delle unita' minime di intervento a dare corso  alle  opere  previste
dal  piano  di  recupero,  con  inizio delle stesse in un termine non
inferiore ad un anno.
   3. La diffida di cui al comma precedente puo' effettuarsi soltanto
una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di
attuazione nel  quale  ciascun  piano  di  recupero  approvato  viene
incluso, previo apposito accertamento tecnico che il mancato recupero
della unita' minima di cui si tratta compromette l'azione di recupero
del patrimonio edilizio e urbanistico della zona individuata ai sensi
del primo comma del precedente articolo 47.