Art. 54.
                    Definizione degli interventi
 
   1. Gli interventi di recupero del  patrimonio  edilizio  esistente
sono cosi' definiti:
     a)  interventi  di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione  delle  finiture
degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
     b) interventi di  manutenzione  straordinaria,  le  opere  e  le
modifiche   necessarie   per   rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali degli edifici,  nonche'  per  realizzare  e  integrare  i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempre che non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
     c)  interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad  assicurarne  la
funzionalita'  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere che, nel
rispetto   degli   elementi   tipologici   formali   e    strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso con essi
compatibili.
   Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e  il
rinnovo  degli  elementi  accessori  e degli impianti richiesti dalle
esigenze   dell'uso   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
all'organismo edilizio;
     d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli rivlti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico  di
opere  che  possono  portare  ad  un organismo edilizio in tutto o in
parte  diverso  dal  precedente.  Tali  interventi   comprendono   il
ripristino   o   la   sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi e impianti;
     e)  interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistemativo di interventi edilizi  anche  con  la
modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati e della rete
stradale.
   2.   Le   definizioni   del  presente  articolo  prevalgono  sulle
disposizioni  dei  piani  urbanistici  comunali  e  dei   regolamenti
edilizi.   Restano   ferme   le  disposizioni  previste  dalle  leggi
provinciali 25 luglio 1970, n. 16, per la tutela del paesaggio, e  12
giugno   1975,   n.   26,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare.