Art. 55. Sistemazione temporanea di famiglie 1. Qualora non siano disponibili abitazioni comunali di vecchia costruzione, il comune concorda con l'istituto la sistemazione delle famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni, perche' la natura e durata dei lavori di recupero non consente altra soluzione. L'istituto provvede ai sensi degli articoli 1, secondo e ultimo comma, e 19, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13. 2. Dopo il rilascio della licenza d'uso, la famiglia ha diritto di ottenere nello stesso edificio un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno, secondo le norme vigenti, fatta salva l'applicazione del canone risultante dall'assunzione degli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 69. Tale diritto spetta solo alle famiglie, i cui componenti non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in localita' agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro. 3. Per la sistemazione temporanea di famiglie ai sensi del comma 1, nonche' in caso di demolizione e ricostruzione di alloggi dell'istituto e per l'immissione di famiglie senza tetto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, qualora non siano disponibili abitazioni di vecchia costruzione, l'istituto puo' acquistare od affittare abitazioni ai sensi delle disposizioni sull'edilizia convenzionata. Qualora le abitazioni siano ancora in fase di costruzione si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 37. 4. Gli immobili compresi in aree non assoggettate alla formazione di un piano di recupero ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, possono essere acquistati dall'istituto al fine di attuare gli interventi previsti all'articolo 54, ivi compresa la completa demolizione e ricostruzione degli immobili stessi a scopo residenziale. Uguale facolta' di acquisto spetta all'istituto per gli immobili siti in zone di recupero anche prima che siano approvati i relativi piani di recupero. 5. Per consentire la piu' sollecita sistemazione di famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni nella zona delle "semirurali" di Bolzano, l'istituto, previa autorizzazione del CER, puo' riservare in sede di prima assegnazione una parte degli alloggi soggetti all'assegnazione in locazione ai sensi dell'articolo 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.