Art. 55.
                 Sistemazione temporanea di famiglie
 
   1. Qualora non siano disponibili abitazioni  comunali  di  vecchia
costruzione,  il comune concorda con l'istituto la sistemazione delle
famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni, perche' la
natura e durata dei lavori di recupero non consente altra  soluzione.
L'istituto  provvede  ai  sensi  degli  articoli  1, secondo e ultimo
comma, e 19, primo, secondo,  quarto  e  quinto  comma,  della  legge
provinciale 23 maggio 1977, n. 13.
   2. Dopo il rilascio della licenza d'uso, la famiglia ha diritto di
ottenere  nello  stesso  edificio  un'abitazione  adeguata al proprio
fabbisogno, secondo le norme vigenti, fatta salva l'applicazione  del
canone   risultante   dall'assunzione   degli   impegni  di  edilizia
convenzionata di cui all'articolo 69. Tale diritto spetta  solo  alle
famiglie,  i  cui  componenti  non  sono proprietari di un'abitazione
adeguata  al  fabbisogno  della   propria   famiglia   in   localita'
agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro.
   3.  Per  la sistemazione temporanea di famiglie ai sensi del comma
1,  nonche'  in  caso  di  demolizione  e  ricostruzione  di  alloggi
dell'istituto e per l'immissione di famiglie senza tetto ai sensi del
secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977,
n.   13,   qualora   non  siano  disponibili  abitazioni  di  vecchia
costruzione, l'istituto puo' acquistare od  affittare  abitazioni  ai
sensi  delle  disposizioni  sull'edilizia  convenzionata.  Qualora le
abitazioni  siano  ancora  in  fase  di  costruzione  si  applica  la
revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio
1973, n. 37.
   4.  Gli immobili compresi in aree non assoggettate alla formazione
di un piano di recupero  ai  sensi  dell'articolo  47,  terzo  comma,
possono  essere  acquistati  dall'istituto  al  fine  di  attuare gli
interventi  previsti  all'articolo  54,  ivi  compresa  la   completa
demolizione   e   ricostruzione   degli   immobili   stessi  a  scopo
residenziale. Uguale facolta' di acquisto spetta all'istituto per gli
immobili siti in zone di recupero anche prima che siano  approvati  i
relativi piani di recupero.
   5.  Per  consentire la piu' sollecita sistemazione di famiglie che
devono  sgomberare  le  loro  attuali  abitazioni  nella  zona  delle
"semirurali"  di  Bolzano, l'istituto, previa autorizzazione del CER,
puo' riservare in sede di prima assegnazione una parte degli  alloggi
soggetti  all'assegnazione  in  locazione  ai  sensi dell'articolo 41
della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.