Art. 56.
 
   1. La Giunta  provinciale,  d'intesa  con  il  comune,  nomina  un
architetto scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del
paesaggio  istituito  in  base  all'articolo  101,  che  sovraintende
all'attuazione del piano di recupero e coordina le relative attivita'
dell'amministrazione provinciale e comunale.
   2.  All'uopo  l'architetto  e' membro di diritto della commissione
edilizia comunale limitatamente alla materia  di  sua  competenza  ai
sensi del comma precedente.
   3.  Per  l'attuazione  di  piani  di  recupero  di  centri  urbani
l'architetto puo' essere sostituito da un comitato  di  coordinamento
composto di tre persone nominate d'intesa con il comune, tra le quali
un  esperto  in  materia di diritto urbanistico. Alla relativa spesa,
compresa quella per la gestione di un apposito ufficio, si fa  fronte
con lo stanziamento previsto dall'articolo 102.