Art. 56. 1. La Giunta provinciale, d'intesa con il comune, nomina un architetto scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito in base all'articolo 101, che sovraintende all'attuazione del piano di recupero e coordina le relative attivita' dell'amministrazione provinciale e comunale. 2. All'uopo l'architetto e' membro di diritto della commissione edilizia comunale limitatamente alla materia di sua competenza ai sensi del comma precedente. 3. Per l'attuazione di piani di recupero di centri urbani l'architetto puo' essere sostituito da un comitato di coordinamento composto di tre persone nominate d'intesa con il comune, tra le quali un esperto in materia di diritto urbanistico. Alla relativa spesa, compresa quella per la gestione di un apposito ufficio, si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'articolo 102.